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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile
5I gestori di infrastrutture critiche sono competenti per le loro componenti decentralizzate del sistema, in particolare per i loro sistemi per la presentazione elettronica della situazione, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione o dei Cantoni.
6Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.
7Può stabilire delle scadenze ed emanare direttive per Cantoni e terzi nell’ambito dell’attuazione e della salvaguardia del valore.
8Dopo aver consultato i Cantoni, decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema.
Capitolo 5: Istruzione
Art. 22
1La Confederazione coordina l’istruzione dei membri delle organizzazioni partner della protezione della popolazione nell’ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner della protezione della popolazione e:
a. gli organi di condotta;
b. l’esercito;
c. altri enti e organizzazioni giusta l’articolo 3 capoverso 2.
2L’UFPP assicura l’offerta formativa per l’istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta.
3Assicura l’istruzione nell’uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell’uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l’allarme e informare la popolazione.
4Può accordarsi con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe di Paesi confinanti in merito all’organizzazione di altri corsi d’istruzione ed esercitazioni. I costi dei corsi e delle esercitazioni di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi.
5L’UFPP può offrire altre istruzioni nel settore della protezione della popolazione.
6Gestisce un centro d’istruzione.
7Il Consiglio federale disciplina le competenze in dettaglio nell’ambito dell’istruzione.
Capitolo 6: Finanziamento
Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza
1La Confederazione si assume i costi per: