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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine
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Protezione della popolazione e protezione civile. LF
Art. 7 Condotta
1La Confederazione assicura la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza nell’ambito di eventi rilevanti per la protezione della popolazione la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza e in caso di conflitti armati.
2D’intesa con i Cantoni, essa può coordinare l’intervento o, all’occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti.
3L’organo di condotta per la protezione della popolazione a livello federale è lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Esso assolve i seguenti compiti:
a. coordinare l’elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e il ricorso a mezzi d’intervento specializzati nonché altri organi e organizzazioni;
b. garantire la capacità di condotta;
c. garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;
d. garantire l’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;
e. garantire la gestione delle risorse civili.
4Il Consiglio federale stabilisce l’organizzazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione; può prevedere in particolare la collaborazione dei Cantoni e di terzi in seno allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.
Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche
1La Confederazione elabora le basi per la protezione delle infrastrutture critiche.
2L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) tiene un inventario delle infrastrutture critiche e lo aggiorna periodicamente.
3Esso coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche, segnatamente quelle di rilevanza nazionale, e collabora a tal fine con i gestori.
Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento
1L’UFPP è competente per i sistemi di:
a. allerta alle autorità in caso di pericolo imminente;
b. allarme alla popolazione in caso d’evento;
c. informazione alla popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di evento.
2Gestisce un sistema tecnico volto ad allarmare la popolazione.