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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Art. 7 Condotta

1La Confederazione assicura la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza nell’ambito di eventi rilevanti per la protezione della popolazione la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza e in caso di conflitti armati.

2D’intesa con i Cantoni, essa può coordinare l’intervento o, all’occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti.

3L’organo di condotta per la protezione della popolazione a livello federale è lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Esso assolve i seguenti compiti:

a. coordinare l’elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e il ricorso a mezzi d’intervento specializzati nonché altri organi e organizzazioni;

b. garantire la capacità di condotta;

c. garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;

d. garantire l’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;

e. garantire la gestione delle risorse civili.

4Il Consiglio federale stabilisce l’organizzazione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione; può prevedere in particolare la collaborazione dei Cantoni e di terzi in seno allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche

1La Confederazione elabora le basi per la protezione delle infrastrutture critiche.

2L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) tiene un inventario delle infrastrutture critiche e lo aggiorna periodicamente.

3Esso coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche, segnatamente quelle di rilevanza nazionale, e collabora a tal fine con i gestori.

Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso d’evento

1L’UFPP è competente per i sistemi di:

a. allerta alle autorità in caso di pericolo imminente;

b. allarme alla popolazione in caso d’evento;

c. informazione alla popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di evento.

2Gestisce un sistema tecnico volto ad allarmare la popolazione.