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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile

d’allarme acqua, se non sono parte integrante del sistema ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2.

2Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per i sistemi d’allarme acqua e per le installazioni edilizie necessarie e stabilisce le competenze e le procedure per l’allerta e l’allarme.

3Può delegare all’UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici relativi ai sistemi per allertare le autorità e dare l’allarme alla popolazione.

Capitolo 4: Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi

Art. 18 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

1Confederazione e Cantoni allestiscono e gestiscono congiuntamente un sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza e terzi.

2La Confederazione è responsabile per le componenti centralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e per le componenti decentralizzate di sua competenza.

3Essa assicura il funzionamento dell’intero sistema.

4I Cantoni sono competenti per le componenti decentralizzate del sistema, nella misura in cui non è competente la Confederazione.

5Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP competenze legislative per disciplinare gli aspetti tecnici.

6Può stabilire delle scadenze per Cantoni e terzi nell’ambito dell’attuazione e della salvaguardia del valore.

7Dopo aver consultato i Cantoni, decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema.

Art. 19 Rete nazionale di dati sicura

1Confederazione e Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente una rete di dati a livello nazionale per la comunicazione sicura tra Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche. Il sistema è composto dalla rete di dati sicura, dal sistema di accesso ai dati e dal sistema di comunicazione dei dati.

2La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema e per le componenti decentralizzate che rientrano nelle sue competenza.

3Essa assicura il funzionamento dell’intero sistema.

4I Cantoni sono competenti per le loro componenti decentralizzate del sistema, in particolare per la sicurezza elettrica dei loro sistemi e delle loro reti, nella misura in cui non rientri nelle competenze della Confederazione.