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Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 33 pagine

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Protezione della popolazione e protezione civile

3In caso di nuova incorporazione i militi possono essere tenuti a seguire ancora una volta un’istruzione di base nel nuovo settore. Il Cantone decide dell’incorporazione in un’altra funzione.

4I militi della protezione civile registrati nel pool di personale senza incorporazione e senza istruzione di base possono essere chiamati a seguire tale istruzione entro la fine dell’anno in cui compiono i 30 anni.

5Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Svolgono l’istruzione di base entro la fine dell’anno in cui compiono i 30 anni.

6Le persone che prestano volontariamente servizio di protezione civile svolgono l’istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Qualora una persona disponga già di un’istruzione equivalente, il Cantone decide se essa debba svolgere l’istruzione di base.

Art. 53 Istruzione complementare

I militi cui si prevede di affidare compiti speciali possono essere chiamati a seguire un’istruzione complementare di al massimo 19 giorni per ogni compito speciale.

Art. 54 Istruzione dei quadri

1I militi cui si prevede di affidare funzioni di quadro seguono, per ogni funzione di quadro, un’istruzione per i quadri impostata sui relativi compiti.

2L’istruzione dei quadri comprende una parte teorica e una parte pratica. Complessivamente dura al massimo 19 giorni.

3Il Consiglio federale disciplina l’istruzione dei quadri. Stabilisce in particolare:

a. le competenze, la ripartizione dell’istruzione dei quadri su singoli moduli e le condizioni di ammissione;

b. i servizi d’istruzione per i gradi superiori e la loro durata.

Art. 55 Perfezionamento

I militi con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di 5 giorni l’anno.

Art. 56 Corsi di ripetizione

1Dopo l’istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di 3–21 giorni.

2I corsi di ripetizione servono in particolare a ottenere e mantenere l’operatività della protezione civile.

3I corsi di ripetizione possono essere svolti:

a quali corsi di ripetizione ordinari;

b. quali interventi di pubblica utilità;