Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

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Regno Unito

Obbligo di presentarsi Una persona può essere obbligata a presentarsi regolarmente a un determinato posto di polizia.

È inoltre possibile disporre l’obbligo di partecipare a incontri con determinate persone presso determinati luoghi, a orari prestabiliti.

Divieto di lasciare il Paese combina- Vi è la possibilità di confiscare e trattenere il passaporto di una persona se questa è sospettata di to con il blocco dei documenti di voler lasciare il territorio nazionale per partecipare ad atti terroristici.

viaggio

Divieto di lasciare e di accedere ad Si può vietare a una persona di recarsi in determinati luoghi o in luoghi di un determinato tipo. aree determinate

Divieto di lasciare un immobile Tra le misure di controllo delle persone sospettate di terrorismo vi è l’obbligo per il sospettato di

non lasciare l’immobile presso il quale risiede, in particolare di notte.

Divieto di avere contatti È prevista la possibilità di vietare a una persona di comunicare o di intrattenere rapporti con una

data persona o un dato gruppo di persone.

4 Attuazione e forma dell’atto normativo

Poiché le nuove misure di polizia saranno integrate in atti normativi vigenti, il progetto si configura come atto mantello. Le nuove misure di polizia nei confronti di persone che rappresentano una minaccia terroristica saranno inserite nella legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), che contempla già misure preventive di polizia analoghe da adottare nei confronti di persone potenzialmente pericolose in occasione di manifestazioni sportive. Le altre misure esigono adeguamenti specifici del diritto materiale corrispondente (tra l’altro legge sugli stranieri [LStr], legge federale del 7 ottobre 199418 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati [LUC], legge del 20 marzo 200819 sulla coercizione [LCoe], cfr. n. 6).

5 Stralcio di interventi parlamentari

L’11 settembre 2014 la consigliera nazionale Glanzmann-Hunkeler ha depositato una mozione (14.3711) con la quale incaricava il Consiglio federale di integrare la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) con una disposizione che consentisse di emanare divieti di espatrio nei confronti di potenziali turisti della jihad o di estremisti violenti. Nella sua risposta del 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha dichiarato di approvare l’idea di base dell’autrice della mozione e di ritenere necessario adottare misure affinché i cittadini svizzeri o le persone domiciliate in Svizzera non si rechino all’estero per partecipare a combattimenti illegali. Il Consiglio federale ha ritenuto tuttavia che occorresse innanzitutto chiarire quali misure possono essere adottate in virtù del diritto vigente per impedire alle persone in questione di intraprendere tali viaggi. In base a queste considerazioni ha quindi proposto di respingere la mozione, che peraltro non è ancora stata discussa in Parlamento. Il presente progetto soddisfa l’esigenza posta dal Consiglio federale e prende in considerazione la richiesta formulata nella mozione respinta.

Con il presente progetto si adempiono inoltre le seguenti mozioni accolte dal Parlamento e trasmesse al Consiglio federale e se ne chiede lo stralcio:

- mozione 16.3213 CN Romano, «Competenza per la sorveglianza discreta nel SIS. Fedpol non deve restare escluso»

18 RS 360

19 RS 364