Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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con il perseguimento penale di reati che rientrano nella sua competenza giurisdizionale. Tali norme del diritto di polizia sono oggetto del presente avamprogetto.
L’atto mantello contempla una serie di disposizioni che completano il diritto di polizia vigente della Confederazione. Si tratta di strumenti per l’adempimento di compiti di polizia criminale nell’ambito del contrasto al terrorismo e alla criminalità internazionale organizzata (ad es. nuove forme di indagine quali le indagini in incognito nei media elettronici e la segnalazione ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato), inclusa l’elaborazione delle informazioni finalizzata al coordinamento, all’analisi e all’investigazione. Nella misura in cui queste disposizioni hanno anche una funzione di coordinamento, la base costituzionale è data, oltre che dall’articolo 123 capoverso 1 Cost., anche dall’articolo 57 capoverso 2.
All’interno del diritto in materia di stranieri e d’asilo sono inoltre previste misure per garantire l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione. Nel settore della sicurezza esterna, la Confederazione dispone di una competenza generale che contempla ampi poteri di carattere legislativo (art. 54 cpv. 1 Cost.). Nella misura in cui, come nel presente caso, vi è un nesso diretto con gli affari esteri, l’articolo 54 capoverso 1 Cost. si applica anche agli atti nazionali.
Le misure preventive di polizia contemplate dal progetto sono finalizzate specificatamente alla prevenzione di atti terroristici e vanno adottate prima che un’azione terroristica possa essere perpetrata. In concreto, l’atto mantello contiene un elenco di misure di contrasto alle minacce che derivano da persone potenzialmente pericolose. Le relative disposizioni poggiano sull’articolo 123 capoverso 1 Cost. in quanto la prevenzione rientra nella protezione dalle minacce. Come nel campo della repressione, la Confederazione è autorizzata ad emanare disposizioni per prevenire e contrastare attività di stampo terroristico.
Oltre alle competenze menzionate, entrano in gioco anche competenze costituzionali implicite della Confederazione: nel caso della sicurezza interna ed esterna, per stabilire se la Costituzione federale conferisce una competenza legislativa alla Confederazione non fa stato unicamente il testo costituzionale. Alla Confederazione spettano infatti anche le competenze che derivano dall’esistenza stessa dello Stato, per quanto non siano menzionate espressamente nella Costituzione (competenze intrinseche; cfr. DTF 117 Ia consid. 4a). Tra le competenze intrinseche della Confederazione figura l’adozione, sia all’interno sia verso l’esterno, delle misure necessarie alla propria protezione e a quella delle sue istituzioni e dei suoi organi. La Confederazione è tenuta a garantire l’esistenza della collettività nazionale e la protezione contro i pericoli che ne minacciano l’esistenza. Le competenze intrinseche nel settore della sicurezza interna ed esterna comprendono anche competenze legislative. Per queste competenze che derivano dall’esistenza e dalla natura della Confederazione svizzera e per le quali la Costituzione non prevede un’attribuzione specifica alla Confederazione, si richiama secondo la nuova prassi l’articolo 173 capoverso 2 Cost. I pericoli che devirano da attività terroristiche sono indubbiamente tali da minacciare l’esistenza dello Stato. Pertanto, anche l’articolo 173 capoverso 2 Cost. offre una base costituzionale per gli obiettivi perseguiti dal presente avamprogetto.
9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Negli scorsi anni la Svizzera ha compiuto passi importanti per attuare e ratificare una serie di accordi internazionali finalizzati a prevenire e contrastare il terrorismo64. In qualità di Stato contraente, fornisce un contributo alla lotta internazionale contro questo fenomeno. In particolare, dalle recenti convenzioni risultano concatenazioni di punibilità che vanno di pari passo con una decisa anticipazione della punibilità stessa.
Inoltre, il presente avamprogetto permetterà di attuare misure supplementari di carattere prettamente preventivo che non presuppongono l’esistenza di un indizio concreto di reato. La creazione di una base giuridica corrispondente richiede un’attenzione particolare considerata l’entità delle limitazioni preventive della garanzia dei diritti fondamentali e dei diritti umani che ne risultano. Pertanto, occorre attribuire la giusta rilevanza ai principi di proporzionalità e determinatezza nell’impostazione e nell’applicazione delle basi giuridiche.
Concretamente si tratta di attuare gli strumenti in questione nel rispetto degli obblighi in materia di tutela dei diritti umani, in particolare della libertà personale, di espressione, di associazione, di religione nonché di altre garanzie sancite dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)65, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
64 Per quanto riguarda gli impegni di diritto internazionale, cfr. n. 1.2
65 RS 0.101