Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

- mozione 14.3001 Commissione dei transporti e delle telecomunicazioni CN, «Consultazione in rete di dati personali»

- mozione 17.3497 CN Dobler, «Ufficio centrale di contatto e di coordinamento per la lotta contro la criminalità informatica

organizzata e attiva sul piano internazionale» [accolta dal Consiglio federale e dal Consiglio nazionale, non ancora trattata dal Consiglio degli Stati]

- mozione 16.3673 Gruppo UDC, «Provvedimenti nei confronti delle persone che costituiscono una minaccia per lo Stato» [re-

spinta dal Consiglio federale, non ancora trattata dalla Camera].

6 Commento ai singoli articoli

6.1 Legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 2 cpv. 2 lett. dbis

L’articolo 2 capoverso 2 elenca in modo esaustivo le misure preventive di polizia destinate a sventare le minacce per la sicurezza interna. Tale elenco va integrato con un rinvio alle misure introdotte nella nuova sezione 5 atte a prevenire i reati di terrorismo. Il termine «reati di terrorismo» include tutte le fattispecie penali contemplate dal diritto svizzero tramite le quali l’autore persegue «lo scopo di commettere atti di violenza criminale volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o a omettere un atto» (questa la formulazione dell’art. 260tercpv. 2 lett. a AP-CP).21 Si tratta in particolare delle fattispecie penali quali omicidio intenzionale, assassinio, lesioni gravi, esplosione intenzionale, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, partecipazione o sostegno a un’organizzazione terroristica, finanziamento del terrorismo o pubblica istigazione a un crimine o alla violenza.

Art. 6 cpv. 2

L’articolo 6 capoverso 2 va adeguato in modo tale che i Comuni cui sono delegati compiti secondo la presente legge, possano collaborare direttamente con le autorità federali alla stregua dei Cantoni. In virtù dell’autonomia organizzativa ed esecutiva, incombe dunque ai Cantoni o ai Comuni definire, per il proprio ambito di competenza, una tale o tali autorità nonché la loro collaborazione e organizzazione.

Art. 23e Principi

Le misure di polizia ai sensi degli articoli 23h–23l AP-LMSI sono ordinate allo scopo di prevenire un pericolo imminente, a condizione che i sospetti delle autorità siano giustificati dal comportamento di una persona potenzialmente pericolosa. Per «persona potenzialmente pericolosa» si intende una persona che, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone possa commettere un reato di terrorismo (per la definizione di «reato di terrorismo» si rimanda al commento all’art. 2 cpv. 2 lett. dbisAP-LMSI). Le nuove misure possono dunque essere adottate soltanto laddove sussiste una minaccia terroristica. Esse non sanzionano un determinato comportamento e non espletano alcun effetto penale. Vanno invece intese come misure di protezione preventive di polizia, volte a prevenire il verificarsi di future perturbazioni in Svizzera o all’estero e, sul piano giuridico, sono qualificate come misure amministrative. Qualunque violazione delle misure amministrative ordinate va sanzionata (art. 29a AP-LMSI). Misure analoghe all’obbligo di presentarsi, al divieto di avere contatti, al divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate così come al divieto di lasciare il Paese sono adottate regolarmente e con successo già oggi sia dalla Confederazione sia dai Cantoni nell’ambito della tifoseria violenta, dello stalking, della violenza domestica nonché del diritto in materia di stranieri. Tali misure sono ordinate, a seconda del caso e delle

20 RS 120

21 Secondo l’avamprogetto posto in consultazione dal Consiglio federale il 21 giugno 2017: approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata (consultabile all’indirizzo: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2017.html; termine di consultazione scaduto il 13 ottobre 2017). Per la definizione di minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera proveniente da attività terroristiche si veda inoltre l’art. 19 cpv. 2 lett. a LAIn (RS 121).