Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

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Conformemente al diritto vigente, il Cgcf e le autorità doganali dispongono di un accesso online al registro nazionale di polizia (art. 17 LSIP). Questo registro permette di appurare se una persona è registrata nei sistemi d’informazione di polizia cantonali o di fedpol. Tuttavia è stato constatato che tale accesso non è sufficiente ai fini dell’adempimento dei compiti da parte dell’AFD. Risulta pertanto necessario concedere all’AFD un accesso online al «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione».

Art. 11 cpv. 5 lett. e ed f

I servizi della SEM che si occupano di questioni di sicurezza devono poter usufruire ugualmente di un acceso online al «sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali», che contiene i dati raccolti dalla Polizia giudiziaria federale nell’ambito dei suoi compiti d’informazione e di coordinamento al di fuori di procedimenti penali in corso, conformemente agli accordi internazionali di cooperazione di polizia. Il sistema d’informazione funge quindi da ausilio per gli accertamenti preliminari di polizia. Per poter adottare tempestivamente le pertinenti misure, la SEM deve pertanto poter disporre anche dei diritti d’accesso a tale sistema.

Anche l’AFD necessita di un accesso online al «sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali» per l’adempimento dei suoi compiti inerenti alla criminalità transfrontaliera. Quanto esposto riguardo alla SEM, vale per analogia anche per l’AFD.

Art. 12 cpv. 6 lett. d ed e

I servizi della SEM che si occupano di questioni di sicurezza devono disporre inoltre di un accesso online al «sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale». Questo sistema serve per lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria, che concernono reati che non sottostanno alla giurisdizione federale oppure che sono utili alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di persone sconosciute. Esso serve inoltre anche alla cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere. Nel sistema d’informazione sono registrati i dati trasmessi alla Polizia giudiziaria federale da autorità svizzere ed estere, che tuttavia non concernono reati che sottostanno alla giurisdizione federale e non rientrano nell’ambito di competenza di un ufficio centrale di polizia giudiziaria della Confederazione.

Anche l’AFD deve disporre, per poter adempiere i propri compiti, di un accesso online al «sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale». La necessità di disporre di un accesso diretto nasce anche in questo caso dall’esigenza di poter adottare misure tempestive ai fini di una prevenzione efficace delle minacce.

Art. 14 cpv. 3 lett. d

fedpol gestisce il «sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse». Questo sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato. Esso è suddiviso in tre sistemi separati: il sistema in cui sono trattati i profili del DNA, quello in cui sono trattati altri dati segnaletici (prevalentemente impronte digitali) e il sistema in cui sono trattate informazioni inerenti alle persone o al caso riconducibili al profilo del DNA e all’impronta digitale.

I servizi della SEM che si occupano di questioni di sicurezza devono disporre di un accesso online anche al «sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse». La necessità di disporre di un accesso diretto nasce pertanto, anche in questo caso, dall’esigenza di poter adottare misure tempestive ai fini di una prevenzione efficace delle minacce.

Art. 15 cpv. 1 lett. gbise cpv. 4 lett. k

Nel sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL occorre registrare le misure atte a prevenire i reati di terrorismo ai sensi della sezione 5 AP-LMSI per consentire alle autorità che hanno accesso a RIPOL di esserne informate ed eventualmente di adottare le misure necessarie. Per tale ragione occorre inserire all’interno del capoverso 1 la nuova lettera gbische fa riferimento a questa nuova funzione di RIPOL.