Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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dall’estero incomba alla Confederazione. L’esperienza maturata dalle autorità di sicurezza a livello federale ha dimostrato che tale ripartizione dei compiti è adeguata giacché consente di creare sinergie nel trattamento dei casi. Inoltre, in molti casi gli atti commessi dalle persone potenzialmente pericolose oltrepassano i confini del territorio cantonale. La dimensione intercantonale e internazionale delle attività di stampo terroristico giustificano il fatto che sia fedpol ad assumere il compito di coordinamento per i Cantoni e a livello federale nel quadro di TETRA, e a decidere in merito alla pronuncia delle suddette misure. Il potenziale pericolo costituito da una persona che rappresenta una minaccia terroristica concerne la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. La minaccia derivante da una tale persona può dunque mettere seriamente in pericolo la collettività svizzera nella sua esistenza. Di conseguenza, anche la responsabilità per la prevenzione di un tale potenziale di minaccia spetta alla Confederazione, che assume tale compito in associazione con tutte le autorità coinvolte, indipendentemente che esse appartengano al livello comunale, cantonale o federale. A ciò si aggiunge che le misure di polizia atte a prevenire il terrorismo sono strettamente connesse a fattispecie penali, il cui perseguimento incombe alla Confederazione in virtù dei presupposti di cui all’articolo 24 CPP (cfr. art. 260terCP). Il capoverso 1 statuisce inoltre che il SIC debba essere consultato prima della pronuncia di una o più misure. Ciò può avvenire nel quadro del coordinamento operativo TETRA. Allorquando è il SIC a richiedere una misura, tale passaggio non è necessario. Questa consultazione permette di garantire che il SIC venga informato delle persone potenzialmente pericolose e delle misure adottate nei loro confronti. Occorre evitare che una misura di cui agli articoli 23h–23m AP-LMSI contravvenga a un’operazione di intelligence o alla tattica adottata nel quadro del perseguimento penale. La procedura è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Capoverso 2: la decisione è notificata per iscritto alla persona interessata e all’autorità richiedente indicando i motivi. La persona interessata e l’autorità richiedente cantonale o comunale possono ricorrere al Tribunale amministrativo federale contro la decisione di fedpol concernente la pronuncia di una misura. La decisione di fedpol concernente la concessione di eccezioni ai sensi dell’articolo 23l AP-LMSI può essere impugnata soltanto dalla persona interessata. Le eccezioni ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200524 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dell’articolo 83 lettera a della legge del 17 giugno 200525 sul Tribunale federale (LTF) non si applicano poiché non si tratta di decisioni di carattere prevalentemente politico. La medesima soluzione è contemplata anche dall’articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 201126 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes) e ha dimostrato tutta la sua efficacia nella prassi.
Capoverso 3: fedpol segnala la misura nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 200827 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP).
Art. 23h Obbligo di presentarsi
Capoverso 1: una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata per un periodo determinato e in orari prestabiliti, a presentarsi personalmente presso un servizio designato dall’autorità richiedente e a partecipare a colloqui con uno specialista. Tale misura adottata nei confronti di una persona potenzialmente pericolosa il cui comportamento lascia presumere che potrebbe commettere un reato di terrorismo, mira a dissuadere e scoraggiare quest’ultima dal passare all’azione. La persona potenzialmente pericolosa è tenuta, nell’ambito dell’obbligo di presentarsi, a partecipare a uno o più colloqui con uno specialista. Nel corso di tali colloqui, alla persona interessata devono essere presentate possibili alternative alla strada intrapresa. In tale contesto potrebbe anche dichiararsi disposta a partecipare a un programma di deradicalizzazione. Al contempo, nell’ambito di tali colloqui, si tratta di constatare eventuali ulteriori peggioramenti nel comportamento della persona, ad esempio un’ulteriore radicalizzazione. La nuova misura si pone dunque in stretta correlazione con le attuali misure sociali, di integrazione e terapeutiche adottate dai Cantoni e dai Comuni o previste dal Piano d’azione nazionale. Le misure cantonali intendono stimolare la persona in questione ad abbandonare il cammino di violenza e a far parte della società o a reintegrarvisi. La persona interessata deve presentarsi a intervalli di tempo ben definiti; la frequenza degli incontri (anche più volte al giorno) è maggiore quanto più alto è il rischio che la persona possa commettere reati di terrorismo.
Capoversi 2 e 3: se per motivi importanti e documentabili una persona potenzialmente pericolosa non può rispettare tale obbligo, ne informa senza indugio il servizio in questione e chiede di essere esonerato dall’obbligo specificandone i motivi. Il servizio informa
24RS 173.32
25 RS 173.110
26 RS 312.2
27 RS 361