Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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violazione di un’espulsione pronunciata da fedpol (violazione del bando ai sensi dell’art. 291 CP). Se l’autore ha agito per negligenza è punito con una multa. Occorre inoltre sanzionare chiunque, in Svizzera o all’estero, aiuta una persona a violare la misura, ne approva l’intenzione o le fornisce sostegno a tal fine. Se si tratta di minorenni, si applicano le disposizioni del diritto penale minorile.
Art. 29b Perseguimento penale
Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all’articolo 29a AP-LMSI sottostanno alla giurisdizione federale.
6.2 Legge federale del 16 settembre 200529 sugli stranieri
Art. 75 cpv. 1 lett. i, art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 e art. 76a cpv. 2 lett. j
La minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera costituisce ora un motivo supplementare per la carcerazione preliminare (art. 75 LStr) e la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStr). Per quanto concerne invece la carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (art. 76a LStr) viene precisato che anche una minaccia per la sicurezza interna o esterna fa temere che la persona in questione intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento. Per minaccia per la sicurezza interna ed esterna s’intende segnatamente la minaccia della priorità statale in materia di prerogative militari e politiche, in particolare mediante terrorismo o criminalità organizzata30. La minaccia per la sicurezza interna o esterna deve basarsi su informazioni o valutazioni di fedpol, ad esempio nel quadro di una decisione di espulsione già emanata o di un rapporto ufficiale. In tal modo s’intende garantire che una minaccia di questo tipo sia avvalorata da informazioni provenienti da un’autorità federale competente in materia.
Già oggi una persona può essere incarcerata se minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguita penalmente o è stata condannata; lo stesso vale anche nel caso in cui la persona sia stata condannata per un crimine (art. 75 cpv. 1 lett. g e h; art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 in combinato disposto con art. 75 cpv. 1 lett. g e h; art. 76a cpv. 2 lett. g e h LStr). Il criterio del perseguimento penale è tuttavia insufficiente nel caso in cui la persona costituisca una minaccia per la sicurezza interna o esterna. In casi di siffatta gravità, la carcerazione deve essere possibile a prescindere dall’esistenza di un perseguimento penale o di una condanna.
Appare inoltre giustificato definire la minaccia alla sicurezza interna o esterna come un indizio concreto ai sensi dell’articolo 76a capoverso 1 lettera a LStr che fa temere che la persona in questione intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento. Proprio le persone che rappresentano una minaccia terroristica sarebbero infatti scarsamente propense, per via del loro percorso di radicalizzazione, delle loro intenzioni e delle conseguenze sul piano penale e della polizia, a mettersi a disposizione delle autorità in vista della procedura di allontanamento. Spesso queste persone godono inoltre di una buona rete di contatti a livello nazionale e internazionale e sono organizzate in gruppi, il che consente loro di rendersi facilmente irreperibili, entrando nella clandestinità.
Non si tratta in ogni caso di una vera e propria carcerazione preventiva: il fatto che una persona costituisca una minaccia per la sicurezza interna o esterna non è infatti sufficiente, di per sé, per ordinare la carcerazione in virtù del diritto in materia di stranieri. Il nuovo motivo di carcerazione nonché la concretizzazione del pericolo di fuga o di passaggio alla clandestinità ai sensi dell’articolo 76a capoverso 1 lettera a LStr vanno interpretati alla luce delle finalità perseguite dal singolo tipo di carcerazione che s’intende ordinare in virtù del diritto in materia di stranieri. L’incarcerazione è ammessa infatti laddove sia funzionale al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto oppure dalla carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (attuazione di una procedura, garanzia della sua esecuzione). L’esecuzione della misura di allontanamento deve essere inoltre attuabile, ossia deve essere praticabile sul piano giuridico e fattuale. Nel rispetto del principio di proporzionalità devono inoltre sussistere sufficienti indizi che comprovino la presenza di una minaccia per la sicurezza interna ed esterna.
29 RS 142.20
30 Cfr. FF 2002 3327, 3429