Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

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circostanze, anche parallelamente a misure di intelligence e di diritto processuale penale, purché non siano adempiuti i presupposti di cui all’articolo 23e capoverso 1 lettera c AP-LMSI.

Alla luce della drasticità delle nuove misure, i principi costituzionali e del diritto internazionale assumono un’importanza fondamentale. Le singole misure costituiscono una restrizione di diversi diritti fondamentali e diritti dell’uomo garantiti dalla Costituzione e dal diritto internazionale quali la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.; art. 4 CEDU; art. 9 Patto ONU II), la libertà di movimento (art. 31 Cost.; art. 5 CEDU) o la protezione della sfera privata (art. 13 Cost.; art. 8 CEDU; art. 17 Patto ONU II). Per essere compatibili con la Costituzione, simili restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico preponderante, rispondere al principio di proporzionalità e non ledere i diritti fondamentali nella loro essenza (art. 36 Cost.). Ciò implica anche che tutti gli interessi in gioco devono essere accuratamente ponderati gli uni rispetto agli altri. La posizione dei beni giuridici minacciati, le peculiarità del comportamento e i rapporti personali della persona oggetto della misura, in particolare la sua situazione professionale e familiare, costituiscono gli elementi fondamentali in base ai quali valutare il singolo caso. L’ingerenza nell’ambito protetto dai diritti fondamentali e dei diritti dell’uomo non deve superare i limiti del necessario sul piano materiale, geografico, temporale e personale. Per ogni singolo caso occorre che vi sia un rapporto ragionevole tra l’obiettivo fissato e le restrizioni della libertà necessarie al suo conseguimento.

Il capoverso 1 lettera a prevede per fedpol la possibilità di pronunciare contro una persona potenzialmente pericolosa una o più misure di cui agli articoli 23h–23l AP-LMSI se, sulla base di indizi fondati, si suppone possa commettere un reato di terrorismo. fedpol può pronunciare ad esempio un obbligo di presentarsi ai sensi dell’articolo 23h insieme a un divieto di lasciare un’area determinata ai sensi dell’articolo 23j e a un divieto di avere contatti ai sensi dell’articolo 23i. Possono ad esempio essere considerati indizi dell’eventuale commissione di un reato di terrorismo gli atti seguenti (lista non esaustiva):

- intrattenere contatti con persone che incitano alla violenza terroristica;

- creare profili sui media sociali e diffondere (approvando [tramite i cosiddetti «like»] o condividendo [tramite «link»]) contenuti

o dichiarazioni di stampo terroristico;

- cercare prime informazioni o effettuare altri preparativi che lasciano presumere che vi sia l’intenzione di intraprendere un viag-

gio in una zona di conflitto (p. es. mettendo alla prova le misure di sicurezza in un aeroporto) o di affiliarsi a una rete terroristica.

Gli indizi devono essere concreti e attuali. Sono concreti quando i sospetti delle autorità sono giustificati dal comportamento della persona in questione e avvalorati da determinati fatti. Gli indizi troppo vaghi, ad esempio le semplici speculazioni da parte di terze persone, non sono sufficienti. Gli indizi sono attuali se al momento di vagliare una misura si dimostrano significativi. Non sono invece più attuali quando risalgono a troppo tempo fa e non hanno più alcuna rilevanza per la presunta minaccia. In particolare, non devono esistere soltanto indizi in merito all’ideologia terroristica di una persona, bensì anche riguardo al fatto che tale ideologia si sia manifestata in determinati atti. Il sostegno a un’ideologia o a un orientamento non può costituire la sola ragione per dar luogo a misure preventive di polizia. Soltanto ove la radicalizzazione di una persona si manifesta in un comportamento tale da lasciar supporre che la persona potrebbe commettere in futuro un reato di terrorismo, l’intervento dello Stato è opportuno e giustificato. Le misure secondo gli articoli 23h–23m AP-LMSI possono essere adottate soltanto se non vi è ancora stato un tentativo di reato ai sensi dell’articolo 22 e seguente CP e non sono ancora stati commessi atti preparatori punibili ai sensi dell’articolo 260bisCP. Il comportamento di una persona potenzialmente pericolosa non costituisce un sufficiente indizio di reato o di un tentativo di reato; basta a formulare supposizioni oggettive legittime secondo cui la persona stia svolgendo o potrebbe svolgere i primi preparativi per commettere un reato. Le misure di cui agli articoli 23h–23m AP-LMSI possono essere adottate anche in assenza di un indizio sufficiente di reato nell’ottica della difesa dai pericoli con mezzi di polizia. Vale il principio secondo cui le nuove misure di polizia atte a prevenire il terrorismo devono poter essere ordinate soltanto se la persona in questione non è già oggetto di un procedimento penale per reato di terrorismo (cfr. art. 23e cpv. 1 lett. c AP-LMSI). Occorre quindi fare una chiara distinzione tra i due settori d’attività comprendenti polizia e prevenzione delle minacce da un lato e perseguimento penale dall’altro (cfr. n. 1.3).