Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
6.3 Legge del 26 giugno 199834 sull’asilo
Art. 98c
La nuova norma che troverà spazio all’interno dell’articolo 98c LStr deve essere contemporaneamente inserita, per le ragioni sopra enunciate, anche nella legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi). Per ulteriori commenti relativi a tale norma si rinvia quindi a quanto illustrato in precedenza riguardo all’articolo 98c AP-LStr.
6.4 Legge federale del 20 giugno 200335 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 9
L’attuale capoverso 1 lettera c è scorporato in due numeri. L’espressione «autorità federali competenti in materia di polizia» è stata sostituita dall’espressione più appropriata «autorità federali competenti in materia di sicurezza interna». Il numero 1 consente di accedere ai dati esclusivamente per l’identificazione di persone; il numero 2 autorizza invece ad accedervi per esaminare misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera ai sensi della LMSI.
6.5 Legge del 22 giugno 200136 sui documenti d’identità
Art. 11
Il trattamento dei dati nel «sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA)» serve attualmente per rilasciare documenti d’identità e impedirne il rilascio non autorizzato o l’impiego abusivo. L’uso di ISA viene ora invece esteso anche alla verifica dell’identità delle persone. Il sistema d’informazione è particolarmente adatto a eseguire una verifica dell’identità in quanto, oltre alle generalità quali cognome e nome, indicati negli stessi documenti d’identità, contiene anche ulteriori indicazioni quale il luogo di nascita e i nomi dei genitori. In ISA sono inoltre registrate anche la firma e una fotografia, due elementi altrettanto importanti per poter verificare in modo efficace e rapido l’identità di una persona.
Art. 12
Il Servizio delle attività informative della Confederazione deve poter disporre di un accesso online al sistema d’informazione ISA per poter effettuare verifiche d’identità. In questo modo il SIC avrà la possibilità, sulla base del nome o del numero del documento d’identità, di condurre verifiche su persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza interna della Svizzera. Tale possibilità di accesso risulta di fondamentale importanza soprattutto nei casi in cui il SIC sia stato informato da un’autorità partner estera in merito ad attività sospette condotte da una determinata persona. L’immissione del nome o del numero del documento d’identità nel sistema permetterà di verificare in breve tempo se la persona in questione è titolare di un documento d’identità svizzero. Inoltre, grazie alle ulteriori informazioni contenute in ISA, quali le fotografie, sarà possibile accertare se l’identità della persona registrata nel sistema corrisponde davvero a quella della persona segnalata. Attualmente l’assenza di tale accesso online non consente di verificare in modo efficace l’identità di una persona.
6.6 Codice penale37
Art. 78 lett. d
Lo scopo della segregazione cellulare è di evitare che un detenuto che stia scontando una condanna possa influenzare altri detenuti con la propria ideologia terroristica. Con questa misura s’intende pertanto impedire a una persona potenzialmente pericolosa di reclutare i propri compagni di pena e, al contempo, dissuadere questi ultimi dal seguire, nella loro ricerca di contatti e prospettive, un’ideologia pericolosa. Secondo il diritto vigente, la «segregazione cellulare in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti»
34 RS 142.31
35 RS 142.51
36 RS 143.1
37 RS 311.0