Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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Capoverso 3: se vi è pericolo nel ritardo, fedpol, il Corpo delle guardie di confine o le autorità di polizia cantonali possono provvisoriamente mettere al sicuro i documenti di viaggio e i titoli di viaggio senza dover prima ordinare un divieto di lasciare il Paese. L’immediata messa al sicuro dei documenti di viaggio e dei titoli di viaggio viene presa in considerazione ad esempio se la persona potenzialmente pericolosa è in procinto di lasciare la Svizzera.
Tuttavia, se è sufficiente limitare il campo d’applicazione o la validità del documento di viaggio e menzionare tale limitazione nel documento di viaggio e nel sistema di ricerca, tale provvedimento è, per motivi di proporzionalità, da preferire a un ritiro completo del documento. Se non sussistono più i presupposti per il sequestro o la messa al sicuro, la persona deve esserne informata tempestivamente. Può chiedere il rilascio di un nuovo documento d’identità i cui costi saranno a suo carico. I documenti di viaggio sequestrati o messi al sicuro non sono restituiti, salvo se si tratta di documenti di viaggio esteri.
Se non sussistono più i presupposti per il sequestro o la messa al sicuro dei titoli di viaggio, questi ultimi sono restituiti alla persona in questione, oppure, se si tratta di titoli di viaggio elettronici emessi da operatori turistici, questi ultimi sono sbloccati su richiesta di fedpol. I costi causati dal sequestro o dalla messa al sicuro dei titoli di viaggio (biglietti) non sono rimborsati alla persona in questione. In caso di fermo o respingimento all’estero, l’interessato è inoltre tenuto ad assumersi i costi per il viaggio di ritorno.
Art. 23l Divieto di lasciare un immobile
Capoverso 1: il divieto di lasciare un immobile è la misura preventiva di polizia più drastica per prevenire reati di terrorismo. Una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata a non lasciare un dato immobile se sussistono indizi concreti e attuali che costituisca un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica. Si considerano indizi di un «grave pericolo per la vita e l’integrità fisica» ad esempio:
- se la persona potenzialmente pericolosa è imprevedibile e presenta un’elevata propensione alla violenza;
- se la persona potenzialmente pericolosa ha più volte commesso in passato atti di violenza, presenta un forte rischio di recidiva,
ha più volte utilizzato in passato armi al fine di dare maggiore peso alle sue minacce;
- se la persona potenzialmente pericolosa ha soggiornato in una zona di conflitto per eventuali scopi terroristici.
Questi e altri indizi possono occorrere singolarmente o anche simultaneamente. Il divieto di lasciare un immobile può tuttavia essere applicato soltanto se una o più misure pronunciate secondo gli articoli 23h - 23k AP-LMSI sono state violate.
Capoversi 2 e 3: fedpol può per motivi importanti concedere eccezioni al divieto di lasciare un immobile, nella fattispecie per motivi medici, per scopi professionali e formativi o per ottemperare a impegni familiari. I contatti necessari con il mondo esterno e la vita sociale della persona potenzialmente pericolosa possono essere limitati soltanto nella misura in cui sia necessario all’esecuzione della misura. Per controllare l’esecuzione della misura, le autorità competenti devono poter recarsi senza preavviso e in qualsiasi momento nell’immobile in cui si trova la persona potenzialmente pericolosa. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), la distinzione tra restrizione della libertà e privazione della libertà (per quest’ultima, come è noto, deve sussistere un motivo giustificato ai sensi dell’art. 5 CEDU) risiede unicamente nella differenza «di grado e di intensità». La Corte EDU non tiene dunque conto esclusivamente della sola estensione dell’area in cui la persona in questione può ancora muoversi liberamente, bensì anche di una serie di criteri quali il tipo, la durata, le conseguenze e le circostanze della limitazione della libertà di movimento. Oltre al fattore quantitativo della dimensione dell’area, sono determinanti anche le condizioni del soggiorno e la situazione generale all’interno degli immobili o dell’area da cui la persona potenzialmente pericolosa non può uscire. Tra queste circostanze qualitative figurano tra l’altro i contatti con il mondo esterno e i contatti sociali, le restrizioni in materia di gestione del proprio tempo, la possibilità di organizzare la vita personale, il grado di sorveglianza della persona in questione e non in ultimo la durata della misura.
Capoversi 4–7: fedpol sottopone la misura pronunciata entro tre giorni al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi competente per il luogo in cui si trova l’immobile, per esame della legalità e dell’adeguatezza della misura. Il giudice dei provvedimenti coerciti-