Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Confederazione di partecipare offrendo coordinamento e sostegno nell’ambito della lotta alla cibercriminalità e di poter concludere a tal fine accordi con i Cantoni dovrebbe essere prevista in modo esplicito a livello legislativo.
Il concetto di «lotta» (in particolare alla cibercriminalità) di cui al capoverso 3 ha un’ampia accezione che comprende oltre al perseguimento penale di reati (la lotta in senso stretto) anche l’individuazione e la prevenzione degli stessi.
Oltre al terrorismo e alla cibercriminalità vi sono ulteriori ambiti di attività per i quali sussiste da parte dei Cantoni e della Confederazione un interesse a rafforzare la collaborazione, quali l’informatica di polizia, il coordinamento tra i Cantoni e le competenti autorità federali in materia di tecnica di polizia, l’acquisto di equipaggiamento ecc. In generale, in tali ambiti è richiesta una migliore interoperabilità tra gli organi di polizia dei Cantoni e della Confederazione. Sul piano operativo, si pensi alla creazione di strutture che consentano di gestire eventi intercantonali di vasta portata. Sono in particolare questi tipi di temi che hanno indotto ad esempio i Cantoni e la Confederazione a concepire un centro di competenza nazionale di polizia. La Confederazione vi partecipa con una quota del 20 per cento delle spese complessive, che all’interno della Confederazione sono ripartite tra fedpol, l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e il DDPS. Tra le strutture cantonali già esistenti alle quali la Confederazione partecipa, anche sotto il profilo finanziario, vi è l’Istituto svizzero di polizia (ISP) di Neuchâtel (sostegno finanziario da parte del DFGP). Occorre inoltre menzionare anche la Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS), che si fonda sull’accordo amministrativo del 4 dicembre 201541 firmato dai capi del DFGP e del DDPS nonché dai presidenti della CDDGP e della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri. Quale esempio di accordo esistente tra Confederazione e Cantoni in materia di sostegno sul piano delle risorse si rinvia alla convenzione quadro tra il DFGP e la CDDGP, sottoscritta il 14 e il 15 novembre 2013, sulla collaborazione di polizia tra la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali e comunali.42
La partecipazione della Confederazione a strutture gestite congiuntamente con i Cantoni comporta spesso anche una partecipazione al loro finanziamento. La nuova norma di cui ai capoversi 3 e 4 rappresenta una disposizione in materia di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 6 lettera c della legge del 5 ottobre 199043 sui sussidi per un compito che non «può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione». La scelta di espressioni generiche quali «organizzazioni» e «strutture» è voluta e permette di includere strutture di diritto sia pubblico sia privato. Per la creazione di nuove forme di collaborazione con i Cantoni, occorrerà decidere, caso per caso, la forma giuridica appropriata in base allo scopo, al mansionario, al tipo di finanziamento ecc.
In una prima fase, la base giuridica per la partecipazione finanziaria della Confederazione a strutture comuni con i Cantoni era stata inserita nell’ordinanza del 17 novembre 199944 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP). Con la presente integrazione nei capoversi 3 e 4 della LUC, tale base legale è elevata ora a livello di legge formale.
Art. 2, frase introduttiva e lett. ebis
Gli uffici centrali assolvono, in qualità di fornitori di prestazioni, compiti importanti nell’ambito dello scambio di informazioni e del coordinamento a beneficio soprattutto dei Cantoni ma anche delle autorità partner estere (cfr. art. 2 lett. a–e LUC). Nell’adempimento di tali compiti, la loro attività si spinge oltre la giurisdizione federale in materia penale. Dalla LUC discende inoltre la competenza di fedpol per l’esecuzione di attività investigative di polizia giudiziaria, ovvero di attività che sono condotte nel quadro del perseguimento penale prima dell’apertura di un procedimento e che precedono quindi l’attività di polizia giudiziaria vera e propria da parte della Polizia giudiziaria federale. Si tratta nello specifico delle cosiddette indagini preliminari utili ai fini dell’individuazione di reati. Con l’espressione «indagini preliminari» si intendono generalmente le attività di polizia giudiziaria finalizzate a individuare reati già perpetrati. Le indagini preliminari sono pertanto, anch’esse, finalizzate al perseguimento di reati; tuttavia, esse sono condotte in assenza di sospetti concreti, motivo per cui esulano dal campo d’applicazione del CPP. Sul piano materiale, la competenza per eseguire indagini preliminari si estende alle fattispecie penali, il cui perseguimento compete alla Confederazione. L’attività investigativa di polizia giudiziaria della Confederazione è incentrata pertanto sull’individuazione tempestiva della criminalità organizzata e attiva a livello internazionale. Tale competenza della Polizia giudiziaria federale era finora disciplinata soltanto a livello di ordinanza (cfr.
41FF 2015 7689
42Cfr. parere del Consiglio federale relativo all’interpellanza Romano 15.3257, Lotta alla criminalità organizzata. Organizzazione e attività della
Polizia federale (risposta alla domanda 7)
43RS 616.1