Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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Essa ha a disposizione i pertinenti rimedi giuridici previsti dalla legislazione sulla protezione dei dati (cfr. art. 25 LPD48: rettifica, cancellazione ecc.).
La segnalazione ai fini di un controllo mirato permette di fermare una determinata persona che è stata individuata alla frontiera o nel quadro di un controllo sul territorio nazionale. In occasione del fermo si procede a identificare la persona o ad accertarne l’identità. La persona fermata è tenuta a comunicare i propri dati personali e a esibire i documenti d’identità e di legittimazione portati con sé. Viene inoltre interrogata e sottoposta a perquisizione personale. A differenza della sorveglianza discreta, la persona è informata del controllo ed è persino esortata a collaborare.
6.9 Legge federale del 13 giugno 200849 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Osservazioni preliminari
Il Consiglio federale, nella sua Strategia per la lotta al terrorismo già menzionata al numero 1.2, evidenzia con particolare enfasi l’importanza, nell’ambito della prevenzione, di impedire che presunti terroristi possano fare ingresso sul proprio territorio attraverso migrazioni o viaggi50. Questi settori rientrano nell’ambito di competenza della SEM e del Cgcf. Sia la SEM sia il Cgcf adempiono determinati compiti di polizia in materia di lotta al terrorismo. Nella Strategia per la lotta al terrorismo sono inoltre formulate linee di sviluppo di carattere politico e strategico che dovrebbero consentire alle autorità di raggiungere gli obiettivi prefissati per mezzo di strumenti efficaci. Tali strumenti comprendono in particolare la creazione delle necessarie basi giuridiche nonché la promozione della collaborazione e dello scambio di informazioni tra le autorità interessate.
Per migliorare lo scambio di informazioni tra queste autorità è indispensabile creare le basi legali affinché determinati servizi collocati in seno alla SEM e all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) possano ottenere un accesso online a ulteriori sistemi d’informazione di polizia della Confederazione per poter adempiere ai propri compiti nell’ambito della lotta al terrorismo.
Art. 10 cpv. 4, frase introduttiva e lett. e ed f
Come già illustrato in relazione all’articolo 98c AP-LStr, i servizi della SEM che si occupano di questioni di sicurezza necessitano, per eseguire le loro misure d’identificazione volte a prevenire attività terroristiche, anche delle pertinenti fonti d’informazione. A tal fine è necessario che tali servizi possano disporre di un accesso online al sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione ai sensi dell’articolo 10 LSIP. Tale sistema contiene i dati raccolti dalla Polizia giudiziaria federale nel corso delle indagini di polizia giudiziaria da essa svolte nell’ambito di procedimenti penali pendenti.
Anche l’AFD fornisce il proprio contributo alla salvaguardia della sicurezza interna. Nell’ambito dei compiti dell'AFD nell’area di confine (ovvero in quell’area che risulta essere al contempo la sua area sostanziale d’impiego e il punto nevralgico per la lotta alla criminalità) il Cgcf genera, in occasione dei controlli del traffico delle persone e delle merci, informazioni importanti ai fini della sicurezza e della protezione della popolazione. Nel quadro della legge del 18 marzo 200551 sulle dogane (LD), l’AFD esegue numerosi disposti di natura sia doganale sia non doganale (art. 94 e art. 95 LD). In particolare, assolve compiti in tutti gli ambiti in cui la Polizia giudiziaria federale funge da servizio centrale. Per tale ragione è essenziale che l’AFD, e in particolare la Sezione antifrode doganale e il Cgcf, possa disporre di informazioni che le consentano di decidere se sia necessario adottare ulteriori misure nei confronti di eventuali persone sospette da controllare.
Inoltre sussiste la possibilità di delegare al Cgcf, sulla base di diversi accordi con i Cantoni (art. 97 LD), ulteriori compiti in materia di polizia di sicurezza. Il Cgcf rappresenta pertanto già a pieno titolo un attore ben affermato nella lotta alla criminalità transfrontaliera e, di conseguenza, nella prevenzione delle minacce. L’accesso diretto al «sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione» costituisce un notevole valore aggiunto per l’adempimento dei compiti sia dell’AFD sia delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni e risponde a un’esigenza impellente di attuare un’efficace prevenzione delle minacce. Soltanto in questo modo le informazioni ottenute possono essere infatti rese accessibili in modo rapido e agevole.
48 RS 235.1
49 RS 361
50 FF 2015 6144
51 RS 631.0