Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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8.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
8.2.1 Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo
Di fronte all’acuirsi della minaccia terroristica in Europa, nell’autunno 2015 il Consiglio federale ha adottato la Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo62. La Svizzera combatte il terrorismo da anni coordinando il proprio operato con vari partner nazionali e internazionali nell’ambito della sicurezza e utilizzando i mezzi a sua disposizione e le possibilità concesse dallo Stato di diritto nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il Consiglio federale ha definito una serie di obiettivi strategici tra cui:
- La Svizzera contrasta il terrorismo sul proprio territorio; e
- La Svizzera contrasta l’esportazione del terrorismo e il sostegno ad atti terroristici dal proprio territorio.
La Svizzera persegue gli obiettivi strategici utilizzando gli strumenti del diritto penale ma anche misure preventive di polizia. Per quanto riguarda il primo obiettivo (contrasto al terrorismo sul territorio nazionale) esistono già misure preventive (divieto d’entrata, revoca del diritto di soggiorno ecc.) che sono state completate con l’entrata in vigore della legge sulle attività informative. Il presente progetto completa le basi normative nel senso che prevede misure di polizia per impedire a persone potenzialmente pericolose di raggiungere zone di conflitto anche prima o dopo un procedimento penale (contrasto all’esportazione del terrorismo e al sostegno a atti terroristici dalla Svizzera). Le misure proposte mirano inoltre ad impedire a queste persone di creare organizzazioni in Svizzera e in Europa e di preparare atti terroristici.
8.2.2 Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi cibernetici (SNPC)
La possibilità di creare un ufficio centrale competente in materia di cibercriminalità che funga da centro di competenza nazionale per la Confederazione e i Cantoni ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 AP-LUC è in linea con la Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC)63. L’evoluzione generale di Internet contribuisce alla nascita di nuove forme di criminalità che possono essere contrastate globalmente e in modo duraturo soltanto attraverso la collaborazione con i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni. Con il «Piano di attuazione della misura 6 SNPC» del 18 febbraio 2016, adottato dal Consiglio federale e dalla CDDGP, viene creata la base giuridica necessaria per istituire un ufficio centrale competente in materia di cibercriminalità che funga da centro di competenza nazionale per la Confederazione e i Cantoni.
9 Aspetti giuridici
9.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 123 capoverso 1 Cost. la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. L’articolo 123 capoverso 2 Cost. statuisce invece che il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni salvo diversa disposizione della legge. I reati sottoposti alla giurisdizione federale sono indicati agli articoli 22–27 CPP. In virtù di questi articoli, la giurisdizione penale della Confederazione si focalizza essenzialmente sulla criminalità organizzata a livello internazionale. I reati che sottostanno alla giurisdizione federale riguardano quindi, tra l’altro, la criminalità organizzata e la lotta al terrorismo. La portata della giurisdizione federale determina al contempo il quadro entro il quale gli organi federali possono adempiere i loro compiti di polizia criminale o di polizia giudiziaria.
Nella misura in cui i compiti di polizia sono adempiuti nell’ambito della procedura penale, si applicano le regole del Codice di procedura penale che, come accennato sopra, poggia sull’articolo 123 capoverso 1 Cost. Le attività che precedono il procedimento penale finalizzate a prevenire, individuare e accertare reati poggiano invece sul diritto di polizia. In virtù del medesimo articolo, la Confederazione può emanare anche disposizioni per l’adempimento di questi compiti di polizia sempre che vi sia un nesso diretto
62 Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo del 18 settembre 2015, cfr. obiettivi strategici (FF 2015 6143)
63 Cfr. rapporto annuale 2016 sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48043.pdf