Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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Art. 81 cpv. 5
Al centro della carcerazione in virtù del diritto in materia di stranieri vi è la preparazione e la garanzia dell’esecuzione di una procedura d’allontanamento o di espulsione ai sensi della LStr o di un’espulsione ai sensi del CP o del Codice penale militare del 13 giugno 192731. Anche nell’ambito di questo tipo di carcerazione, le autorità sono tuttavia autorizzate e tenute a confrontarsi con le minacce per la sicurezza interna o esterna. Il divieto di avere contatti previsto non persegue pertanto primariamente un obiettivo inerente al diritto in materia di stranieri, ma è piuttosto motivato da considerazioni sul piano della polizia di sicurezza.
Un tale divieto può essere pronunciato soltanto nel caso e nella misura in cui consenta di contrastare efficacemente una minaccia per la sicurezza interna o esterna. Si pensi in particolare ai tentativi di radicalizzazione, all’incitamento di terze persone a compiere attacchi terroristici o alla condivisione di piani e conoscenze per compiere tali atti. A una persona possono essere vietati contatti non solo con altri incarcerati, ma anche con l’ambiente sociale che la circonda, laddove sussista il rischio di un’influenza negativa nel senso sopra citato. Se necessario, ai fini dell’attuazione del divieto di avere contatti, la persona in questione può essere inoltre tenuta separata da altri incarcerati all’interno dello stabilimento carcerario.
Il divieto di avere contatti è disposto dall’autorità che ha ordinato la carcerazione. Quest’ultima si basa a tal fine sulle informazioni delle autorità di sicurezza e di polizia federali e cantonali. Il divieto è esaminato dall’autorità competente per l’esame della carcerazione conformemente all’articolo 80 capoverso 2 LStr, qualora non sia stato già disposto ed esaminato contestualmente all’ordine di carcerazione.
Naturalmente, nell’ordinare un divieto di contatto occorre rispettare il principio di proporzionalità nonché gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera derivanti in particolare dalla CEDU, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 200832, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri), dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 196333 sulle relazioni consolari nonché da altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.
Art. 98c
Nel quadro dei suoi compiti legali, la SEM collabora con fedpol nell’individuazione di atti terroristici e nella lotta al terrorismo. Coordina inoltre le misure, nei limiti delle sue competenze, con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol. Conformemente alla Strategia del Consiglio federale per la lotta al terrorismo (cfr. n. 8.2), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è tenuta, in particolare in caso di spostamenti transfrontalieri (ingresso, partenza e transito), a constatare circostanze rilevanti sul piano della sicurezza, a procedere a una valutazione critica dei permessi previsti dal diritto in materia di stranieri nonché a esaminare le domande d’asilo e di naturalizzazione prestando particolare attenzione alla sicurezza. Eventuali informazioni utili devono essere inoltrate a fedpol. Attualmente non esiste ancora alcuna base legale per questi nuovi compiti. Quest’ultima sarà pertanto creata con l’introduzione dell’articolo 98c.
Le poche persone che svolgono questi nuovi compiti all’interno della SEM, per poterli assolvere efficacemente, devono poter consultare anche fonti supplementari d’informazione. Per tale ragione, è necessario concedere loro un accesso online a diversi sistemi d’informazione gestiti da fedpol (cfr. i commenti agli art. 11, 12 e 14 della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione).
31RS 321.0
32GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98