Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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Le misure di prevenzione del SIC servono a individuare la minaccia rappresentata da una persona e non prevedono in generale misure di coercizione. Le misure preventive di polizia per combattere il terrorismo (MPT), invece, prescrivono o vietano alle persone che rappresentano una minaccia determinati comportamenti ricorrendo, se del caso, a misure coercitive di polizia. Questa separazione voluta dal legislatore tra l’acquisizione di informazioni su una persona da parte del Servizio delle attività informative e le misure adottate dalla polizia nei confronti di questa persona si riflette nella separazione organizzativa tra fedpol e SIC.
Repressione: per rafforzare gli strumenti di diritto penale, il 22 giugno 2017 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di legge3 che rende passibile di pena tra l’altro il reclutamento, l’addestramento e i viaggi all’estero a fini terroristici (cosiddetti viaggi della jihad). L’avamprogetto introduce inoltre una definizione chiara di organizzazione terroristica all’interno del Codice penale (CP)4. La pertinente base legale di durata determinata, ossia la legge federale del 12 dicembre 20145 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, verrà così integrata nel diritto permanente. Il progetto in consultazione mira a completare gli strumenti di diritto penale per il perseguimento di atti di matrice terroristica ai sensi della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo.
Poiché il terrorismo non può essere combattuto unicamente con i mezzi di diritto penale, per prevenirlo non basta adeguare il diritto penale. La radicalizzazione e il terrorismo richiedono interventi statali tempestivi non appena si manifestano comportamenti sociali atipici (cfr. modello delle sei fasi della radicalizzazione sviluppato da fedpol, dove la fase 4 è suddivisa nelle due sottofasi 4a e 4b).
È fondamentale che nella fase iniziale della radicalizzazione le autorità comunali e cantonali adottino misure sociali, educative, terapeutiche, mediche o di altro tipo per evitare o invertire un’ulteriore radicalizzazione.
Di fronte al fenomeno della radicalizzazione di persone potenzialmente pericolose per sé stessi e per gli altri, vari Cantoni hanno predisposto un sistema di gestione dei casi trasversale alle autorità (conosciuto anche come «case management» o gestione delle minacce) o si stanno accingendo a farlo. Questo strumento permette di garantire il necessario coordinamento e controllo delle misure sociali, educative, terapeutiche, mediche o di altro tipo attraverso una tavola rotonda alla quale partecipano tutte le autorità coinvolte (ad es. SICant, ufficio della migrazione, servizi sociali o autorità per la protezione dei minori e degli adulti). A seconda del grado di radicalizzazione e di minaccia si possono quindi già oggi adottare diverse misure nei confronti di questi soggetti.
Il Piano d’azione nazionale, adottato dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) il 24 novembre 2017 e presentato al pubblico il 4 dicembre 2017, propone una serie di misure in tal senso e formula raccomandazioni su come riconoscere e prevenire tutte le forme di radicalizzazione politica e ideologica e di estremismo violento. Vista l’importanza che la collaborazione a livello locale riveste nell’ambito della prevenzione di questa forma di radicalizzazione, il Piano d’azione nazionale è stato elaborato d’intesa con città e Comuni. Negli scorsi anni la Svizzera ha compiuto passi importanti per attuare e ratificare una serie di accordi internazionali finalizzati a prevenire e contrastare il terrorismo6. In qualità di Stato contraente fornisce un contributo alla lotta internazionale contro questo fenomeno. In particolare, dalle recenti convenzioni risultano concatenazioni di punibilità che vanno di pari passo con una decisa anticipazione della punibilità stessa.
Inoltre, il presente avamprogetto permetterà di attuare misure supplementari di carattere meramente preventivo che non presuppongono l’esistenza di un indizio concreto di reato. La creazione di una base giuridica richiede particolare accuratezza considerata
3Avamprogetto consultabile all’indirizzo: https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2017/2017-06-22.html
4 RS 311.0
5 RS 122
6 Per un elenco esaustivo degli accordi e delle convenzioni internazionali cfr. Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo del
18 settembre 2015, FF 2015 6143 segg.