Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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- prima dell’avvio del procedimento penale, se le misure sociali o terapeutiche per impedire una presunta minaccia da parte della
persona radicalizzata non sono più sufficienti e non vi sono ancora elementi sufficienti per avviare un procedimento penale (fase 3); e
- dopo il procedimento penale e dopo l’esecuzione di una pena detentiva, se le autorità di sicurezza continuano a ritenere la per-
sona condannata e tornata in libertà una minaccia per la sicurezza interna (fase 6).
Le misure proposte nell’avamprogetto completeranno quelle dei Cantoni e dei Comuni.
Nel caso in cui le misure sociali, di integrazione o terapeutiche per prevenire una presunta minaccia da parte di una persona radicalizzata non siano sufficienti, potranno essere ordinate misure preventive di polizia. Entrano in linea di conto misure già previste dal diritto cantonale o delle misure proposte nell’ambito dell’avamprogetto che mirano a impedire alle persone radicalizzate ritenute pericolose di partire per raggiungere zone di conflitto (blocco dei documenti d’identità, obbligo di presentarsi), a limitare la loro libertà di movimento (divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate) e impedire il contatto con ambienti criminali di reclutamento (divieto di avere contatti). Queste misure possono essere disposte solo se, oltre alla presenza di elementi concreti e attuali, le misure sociali di integrazione o terapeutiche e le misure di prevenzione generale adottate dai Cantoni nei confronti di persone potenzialmente pericolose non sono sufficienti. In questo senso occorre rispettare il principio della sussidiarietà.
Conformemente alle raccomandazioni del Piano d’azione nazionale, il dispositivo è completato dalle seguenti misure di polizia: