Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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stazioni sportive. Poiché il Servizio centrale non esiste più, occorre stralciare tale riferimento nei capoversi 7 e 9. Il Servizio centrale è menzionato anche nell’articolo 24c capoverso 5. Il riferimento va stralciato anche all’interno di tale disposizione.
Art. 24c cpv. 1 lett. a e 5
La presente disposizione riguarda esclusivamente le persone contro le quali è stata disposta una misura per atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Essa viene inasprita poiché in base al diritto vigente è possibile vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata. La novità consiste nel fatto che la persona può anche essere oggetto di un obbligo di presentarsi alla polizia. È infatti emerso che per garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive all’estero, la sola limitazione al divieto di accedere a un’area determinata non è sufficiente a tenere a distanza i tifosi violenti provenienti dalla Svizzera.
Art. 24f Limite d’età
Le misure secondo gli articoli 23i–23k nonché 23m AP-LMSI possono essere pronunciate soltanto contro le persone che hanno compiuto i 12 anni. Al contrario, la misura secondo l’articolo 23l AP-LMSI può essere pronunciata soltanto contro le persone che hanno compiuto i 15 anni. L’articolo stabilisce dunque espressamente i limiti d’età. Da un lato, non possono essere pronunciate misure preventive di polizia nei confronti di persone di età inferiore a 12 o 15 anni mentre, dall’altro, si tiene conto del fatto che anche i minorenni possono rappresentare una minaccia terroristica. I più giovani viaggiatori con finalità jihadiste provenienti dalla Svizzera avevano 15 e 16 anni al momento della loro partenza. Nel 2017, la polizia francese ha arrestato un tredicenne in un sobborgo di Parigi (Vitry-sur-Seine) dopo che aveva giurato fedeltà all’IS su Telegram. Pare sia stato sul punto di commettere un attentato. Nel 2016, una ragazza di 15 anni ha accoltellato un poliziotto al collo in seguito a un controllo alla stazione di Hannover. La procura federale tedesca presume che la ragazza abbia ricevuto istruzioni da membri dell’IS. Gli inquirenti considerano pertanto l’accaduto come il primo attacco in Germania commissionato dall’IS.
L’interesse superiore del fanciullo va tuttavia costantemente tutelato in virtù della Convenzione del 20 novembre 198928 sui diritti del fanciullo nonché dell’articolo 11 Cost. (in particolare il diritto all’educazione e a una vita familiare) e, nell’ambito della ponderazione degli interessi, va considerato in via prioritaria. Nel caso dei fanciulli, occorre dare priorità alle misure di protezione del minore che potrebbero condurre all’obiettivo prefissato. Secondo la presente legge, il divieto di lasciare un immobile ai sensi dell’articolo 23l AP-LMSI è consentito soltanto nella misura in cui non cagiona alcun danno psichico. Impedire a una persona soggetta all’obbligo scolastico di presenziare alle lezioni è ammissibile soltanto se la misura sembra inevitabile. Il divieto di lasciare un immobile è dunque da considerarsi come ultima misura (ultima ratio) da pronunciare nei confronti di un minore e può essere attuata soltanto se tutti i presupposti di cui all’articolo 23l capoversi 1 e 2 AP-LMSI sono adempiuti.
Art. 24g Effetto sospensivo
I ricorsi contro le decisioni sulle misure pronunciate secondo gli articoli 23h – 23l non hanno alcun effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione dell’autorità di ricorso può concedere, d’ufficio o su richiesta di una parte, l’effetto sospensivo se lo scopo della misura non ne risulta pregiudicato. Per revocare l’effetto sospensivo devono sussistere «motivi convincenti» che rendono necessaria un’applicazione immediata della decisione. La revoca deve essere giustificata anche da interessi pubblici o privati. Le misure non hanno per oggetto una prestazione pecuniaria e sono giustificate da un interesse pubblico preponderante, segnatamente dall’interesse a proteggere beni giuridici esposti a rischio, se vi è pericolo nel ritardo.
Art. 29a Delitti
Le nuove misure hanno lo scopo di prevenire il verificarsi di future perturbazioni in Svizzera o all’estero e, sul piano giuridico, sono qualificate come misure amministrative. Il mancato rispetto delle misure pronunciate va contrastato in modo sistematico. È dunque sanzionata qualsiasi violazione delle misure amministrative ordinate. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque viola le misure secondo gli articoli 23h–23m AP-LMSI. La pena comminata è dunque la medesima nel caso di
28 RS 0.107