Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

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dall’articolo 298b capoverso 1 lettera b CPP. Infine, occorre tener conto di eventuali sovrapposizioni con le misure di acquisizione di informazioni su Internet da parte del SIC attraverso un’attività di concertazione e di coordinamento.

Le indagini in incognito sono disposte dal capo della Polizia giudiziaria federale. Se le indagini si protraggono per più di un mese, per la loro proroga è necessaria l’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi competente (cpv. 3). Il termine di un mese corrisponde a quello previsto dall’articolo 298b capoverso 2 CPP. Lo scopo è di evitare che le indagini si protraggano per un periodo eccessivo. Questa disposizione corrisponde infine alla soluzione adottata da diversi Cantoni all’interno delle proprie leggi di polizia.47

Il capoverso 4 rinvia, per quanto concerne i requisiti degli inquirenti nonché i compiti degli agenti in incognito e delle persone di contatto, alle pertinenti disposizioni relative all’inchiesta mascherata. Tali requisiti coincidono pertanto con quelli previsti per le indagini in incognito ai sensi del CPP, il cui articolo 298c rinvia anch’esso alle disposizioni concernenti l’inchiesta mascherata. Ne consegue, tra l’altro, che gli agenti in incognito non devono alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi (art. 293 cpv. 1 CPP). Non è invece ammesso l’impiego, in qualità di agenti in incognito, di persone che ai sensi dell’articolo 287 capoverso 1 lettera b CPP sono assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere compiti di polizia.

Nel capoverso 5 sono menzionate le condizioni per la conclusione di un’indagine in incognito. Questa disposizione ricalca perfettamente la disposizione del CPP concernente le indagini in incognito (art. 298d cpv. 1 CPP). Lo stesso dicasi anche per il primo periodo del capoverso 6 (cfr. art. 298d cpv. 3 CPP). La cancellazione dei dati raccolti nell’ambito di un’indagine in incognito nonché la comunicazione alla persona interessata sono rette invece dalla LSIP. Se sono adempite condizioni previste dall’articolo 11 capoverso 6 LSIP, è possibile differire la comunicazione o rinunciarvi.

Le informazioni raccolte nell’ambito di indagini in incognito possono tramutarsi, nel corso delle indagini, in un sospetto iniziale rilevante ai fini della procedura penale. Lo scopo del capoverso 7 è garantire che in presenza di un sospetto siano rispettate le disposizioni del CPP. Inoltre lo stesso capoverso stabilisce in modo esplicito che i dati raccolti nell’ambito di un’indagine in incognito possono confluire in un procedimento penale e essere utilizzate, in particolare, come prove in tale sede.

Art. 3b Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato

Su richiesta delle autorità federali di perseguimento penale o di autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 LSIP e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, persone, veicoli, natanti e aeromobili ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. La segnalazione non necessita dell’approvazione da parte di un giudice indipendente. Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 3 s’intendono i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP.

La sorveglianza discreta consiste nella ricerca di persone effettuata in modo discreto. La segnalazione di una persona ai fini della sorveglianza discreta consente alla polizia, in caso di fermo, di ottenere informazioni sul suo conto concernenti la durata e l’itinerario del viaggio, i documenti di viaggio, i bagagli, gli accompagnatori e i mezzi di trasporto utilizzati. Queste informazioni sono in seguito trasmesse, dalla polizia che ha effettuato il fermo, al servizio autore della segnalazione senza che la persona fermata se ne renda conto. A differenza dell’osservazione che consente di ottenere una panoramica sugli spostamenti e sugli incontri della persona oggetto della misura, la sorveglianza discreta funge soltanto da rilevazione puntuale. Il servizio autore della segnalazione si avvale delle informazioni pervenute per la propria attività di indagine.

L’acquisizione di informazioni mediante la sorveglianza discreta può pertanto essere utile per individuare e prevenire i reati. Essa contribuisce inoltre a chiarire la competenza in materia di perseguimento penale all’interno della Svizzera. La persona sorvegliata è informata in merito alla sorveglianza discreta non appena viene meno l’interesse al mantenimento del segreto (art. 8 cpv. 7 LSIP).

47 Ad. es. BE, BL, BS, OW, SH, VS