Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

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le e che dal punto di vista tecnico vi sarebbero dei limiti nell’attuazione pratica. La precisione della localizzazione potrebbe in parte risultare molto limitata e potrebbero verificarsi interruzioni della sorveglianza. Sono state inoltre sollevate preoccupazioni riguardo alle spese poiché una sorveglianza in tempo reale causerebbe un onere non trascurabile sul piano finanziario e del personale. Rinunciare alla sorveglianza in tempo reale implica che i dati registrati nell’ambito dell’«electronic monitoring» possano essere valutati soltanto a posteriori.

Nel capoverso 3 si autorizza espressamente l’autorità competente a chiedere che le siano forniti i metadati delle telecomunicazioni necessari ad accertare la posizione del dispositivo di telefonia mobile. In tale contesto, è essenziale l’identificativo della cella (Cell ID) associato alla cella, che consente comunque una localizzazione grossolana. Il Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) consente all’autorità competente di accedere mediante procedura di richiamo ai dati raccolti in relazione al procedimento in questione (art. 9 della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; LSCPT). Se è stata ordinata una localizzazione tramite telefonia mobile, la persona in questione è tenuta a portare il dispositivo di telefonia mobile costantemente con sé in stato di funzionamento.

Nel capoverso 4 sono specificati gli scopi che permettono di utilizzare i dati raccolti. La sorveglianza è destinata in primo luogo all’esecuzione delle misure di cui agli articoli 23i–23l AP-LMSI (lett. a), ovvero all’accertamento di eventuali violazioni da parte dell’interessato dei divieti di lasciare e di accedere ad aree determinate. I dati possono essere utilizzati per il perseguimento di reati (lett. b). Non deve trattarsi necessariamente di reati di terrorismo (per la definizione cfr. il commento all’art. 2 cpv. 2 lett. dbisAP-LMSI). I dati possono essere inoltre utilizzati per prevenire un pericolo (lett. c): da un lato si tratta di individuare una minaccia, dall’altro lato di localizzare tempestivamente una persona potenzialmente pericolosa. Sono considerati indizi di una minaccia ad esempio le violazioni del divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate. Si pensi in particolare al caso in cui la persona in questione accede a un’area cui non è autorizzata ad accedere ai fini della protezione di terzi. Nella disposizione si menziona espressamente anche il pericolo cui espone se stessa la persona in questione. Se in base al luogo di soggiorno vi sono segnali di un potenziale pericolo per l’interessato e non si suppone che quest’ultimo vi si esponga volontariamente, l’autorità competente è autorizzata a intervenire. Tuttavia, i dati sono impiegati soltanto in caso di serio pericolo per la persona, in particolare nel caso in cui intende commettere un suicidio. I dati sono infine utilizzati allo scopo di verificare e garantire il buon funzionamento degli apparecchi tecnici (lett. d).

Secondo il capoverso 5, i dati raccolti devono essere cancellati al più tardi dopo 100 giorni. Tale termine assoluto non si applica se sussiste una ragione concreta per ritenere che possano servire come mezzi di prova in un procedimento penale concernente un reato commesso dalla persona potenzialmente pericolosa. Occorre sottolineare che tale disposizione trova applicazione soltanto per i dati raccolti nel quadro di una sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno. La cancellazione dei metadati raccolti ai fini della localizzazione tramite telefonia mobile è retta dall’articolo 11 capoverso 4terAP-LSCPT (cfr. commenti all’art. 11 cpv. 4terAP-LSCPT).

In base al capoverso 6, occorre designare esplicitamente le persone autorizzate a valutare i dati raccolti. In tal modo si restringe la cerchia delle persone che hanno accesso a tali dati sensibili sotto il profilo dei diritti fondamentali e si definiscono chiaramente le responsabilità. I dati raccolti devono inoltre essere protetti da ogni utilizzazione abusiva.

Art. 23n Esecuzione delle misure

Secondo i capoversi 1 e 2, l’esecuzione e il controllo delle misure ai sensi della presente sezione incombono all’autorità competente del Cantone in questione. fedpol e il Cgcf possono fornire assistenza sul piano amministrativo e esecutivo. Le autorità incaricate dell’esecuzione di queste misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. È applicabile la LCoe.

Art. 24a cpv. 7, primo periodo, e 9

La presente disposizione subisce soltanto una modifica di natura redazionale: il diritto vigente autorizza il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) ad accedere alle informazioni concernenti gli atti violenti in occasione di manife-