Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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Inoltre, in adempimento della mozione 14.3001 «Consultazione in rete di dati personali» della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni-CN, la polizia dei trasporti delle FFS deve poter aver un accesso online ai dati relativi alle persone registrate in RIPOL. La polizia dei trasporti potrà beneficiare di tale accesso esclusivamente per effettuare controlli dell’identità e identificare persone nel quadro dei compiti della polizia dei trasporti ai sensi della legge federale del 18 giugno 201052 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, ovvero al fine di proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l’infrastruttura e i veicoli e di garantire un esercizio regolare.
Art. 17a Registro dei dati sul terrorismo
Il registro dei dati sul terrorismo serve a confrontare determinati dati che sono trattati da fedpol nel sistema in occasione della trasmissione di dati ai sensi dell’articolo 12 LSIP (sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale). Nel registro sono contenuti i dati scambiati da fedpol con le autorità partner estere nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti in qualità di ufficio centrale di polizia giudiziaria. Lo scambio internazionale di informazioni avviene in particolare in virtù dell’articolo 351 CP che disciplina lo scambio di informazioni tramite Interpol e limita in linea di massima lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria al perseguimento e alla prevenzione di reati. L’introduzione di un registro di dati incentrato sul perseguimento e la prevenzione di reati di terrorismo si spiega sulla base della dichiarazione di intenti concernente lo scambio di informazioni su persone correlate ad attività terroristiche, siglata il 12 dicembre 2012 da fedpol e dal Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti. La firma della dichiarazione di intenti ha permesso alla Svizzera di rimanere nel programma che prevede l’esenzione dal visto per chi intende recarsi negli USA (Visa-Waiver-Program). Per poter attuare la dichiarazione di intenti, fedpol ha provveduto a sviluppare il registro dei dati sul terrorismo. Tale registro consente di confrontare elettronicamente la lista di persone in possesso dell’FBI con le informazioni in possesso di fedpol relative a persone di cui si hanno le prove o si sospetta che siano correlate a reati di terrorismo. Il confronto è effettuato caso per caso. Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo (principio «hit-or-no-hit») nel registro dei dati sul terrorismo vengono trattate già attualmente negli appositi sistemi d’informazione di fedpol in virtù del diritto vigente. La pertinente base giuridica è contenuta negli articoli 29o–29w dell’ordinanza del 15 ottobre 200853 sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS). Già in occasione dell’introduzione del registro, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza aveva segnalato la necessità di creare una base legale formale che consentisse di gestire in modo definitivo il registro stesso. Con l’attuale modifica si tiene debitamente conto di tale esigenza.
Il trattamento di tali informazioni sottostà pertanto alle disposizioni di carattere generale della LSIP, alle disposizioni d’esecuzione contenute nella sezione 5b dell’ordinanza JANUS nonché alla legge federale del 19 giugno 199254 sulla protezione dei dati (LPD).
6.10 Legge del 20 marzo 200855 sulla coercizione
Art. 6 lett. abise c
Le modifiche alla LCoe sono direttamente collegate all’introduzione del nuovo articolo 23n AP-LMSI, commentato in precedenza. Quest’ultimo conferisce alle autorità incaricate dell’esecuzione delle nuove misure le competenze di polizia necessarie per procedere all’esecuzione del divieto di avere contatti, del divieto di lasciare o di accedere ad aree determinate e del divieto di lasciare un immobile di cui agli articoli 23i, 23j e 23l AP-LMSI, eventualmente mediante il ricorso alla coercizione:
La presenta modifica introduce nel catalogo delle misure di polizia di cui all’articolo 6 LCoe anche l’allontanamento e la tenuta a distanza di persone (abis). Inoltre apporta una modifica alla lettera c. Secondo il tenore vigente, la misura prevista da tale lettera comprende «la perquisizione di locali e veicoli». Il fatto di dare risalto alla perquisizione dei veicoli limita inutilmente il campo d’applicazione della norma. Per tale ragione, la lettera c sarà formulata in modo più esteso: «perquisizione di locali, oggetti e veicoli». La LCoe in vigore, infine, a differenza delle altre misure elencate all’articolo 6, non prevede una regolamentazione più precisa della perquisizione di locali e veicoli né tantomeno, secondo il nuovo tenore, di locali, oggetti e veicoli. Tale lacuna sarà ora colmata con l’introduzione del nuovo articolo 20a AP-LCoe.
52 RS 745.2
53 RS 360.2
54 RS 235.1
55 RS 364