Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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fedpol sull’esito delle misure pronunciate in virtù del capoverso 1, sull’esonero dall’obbligo di presentarsi e sul rifiuto di partecipare ai colloqui con lo specialista.
Art. 23i Divieto di avere contatti
fedpol può vietare a una persona potenzialmente pericolosa di mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con determinate persone o determinati gruppi di persone, segnatamente per telefono, per scritto o per via elettronica, nonché di incontrarli, impiegarli, ospitarli, formarli, sorvegliarli, curarli o frequentarli in altro modo. I divieti di avere contatti su Internet sono opportuni laddove persone agiscono dall’estero per fare proseliti tramite il cyberspazio e gli strumenti del perseguimento penale non permettono di contrastare con successo tale fenomeno.
Art. 23j Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate
Una persona potenzialmente pericolosa può essere obbligata a non lasciare un’area assegnatale e a non accedere a una determinata area o a un determinato immobile. L’area o l’immobile comprendono anche il luogo di domicilio o di dimora permanente o temporaneo della persona in questione. La misura viene presa in considerazione quando si deve supporre che la persona in questione intrattenga contatti con cerchie di persone potenzialmente inclini alla violenza, con una o più persone eventualmente coinvolte in attività terroristiche, e che questo divieto potrebbe interrompere o limitare tali contatti. Il divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate va a integrare la misura che prevede di allontanare una persona temporaneamente da un’area (cfr. commenti all’art. 19a AP-LUC). Si tratta per lo più di impedire il soggiorno in luoghi in cui aumenta il rischio che il pericolo si concretizzi.
Art. 23k Divieto di lasciare il Paese
Capoversi 1 e 2: a una persona potenzialmente pericolosa può essere vietato di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all’estero per commettere un reato di terrorismo. I documenti di viaggio e i titoli di viaggio della persona oggetto di un divieto di lasciare il Paese sono sequestrati da fedpol o dall’autorità cantonale competente. Tramite la decisione concernente il divieto di lasciare il Paese la persona in questione viene invitata a consegnare i propri documenti di viaggio (p. es. passaporto, carta d’identità) immediatamente oppure nel breve termine. fedpol può inoltre sequestrare, invalidare o far invalidare (in particolare per quanto concerne i titoli di viaggio elettronici emessi da un operatore turistico) i titoli di viaggio quali i biglietti aerei. L’acquisto di titoli di viaggio, tuttavia, non è un presupposto necessario alla pronuncia di un divieto di lasciare il Paese. Un simile divieto può essere già pronunciato quando non si è ancora manifestata concretamente l’intenzione di intraprendere un viaggio. fedpol può segnalare i documenti di viaggio sequestrati in RIPOL, il sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15 LSIP) nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 CP).
I documenti di viaggio esteri non possono essere sequestrati, lo vieta il principio della sovranità degli Stati. Con il sequestro si andrebbe a violare in modo inammissibile la sovranità in materia di passaporti dello Stato che ha rilasciato il documento e dunque il divieto di ingerenza negli affari interni di altri Stati sancito dal diritto internazionale. A seconda delle circostanze, è consentito soltanto mettere al sicuro il documento temporaneamente. Le condizioni indispensabili a tale riguardo sono: un interesse preponderante della Svizzera a limitare i progetti di viaggio della persona in questione (ad es. perché sussistono indizi concreti e attuali secondo cui la persona in questione potrebbe recarsi in una zona di conflitto per scopi terroristici) e il fatto che non vi siano misure meno severe atte a ottenere il medesimo risultato. Se si tratta di un documento di viaggio estero, l’autorità che ha pronunciato la misura ne informa lo Stato di rilascio o la sua rappresentanza in Svizzera. Se lo Stato si oppone alla messa al sicuro temporanea, fedpol è tenuto ad annullare la sua decisione e a restituire i documenti di viaggio alla persona interessata.
Il cittadino svizzero o il cittadino straniero in questione riceve, per la durata della misura, documenti d’identità sostitutivi rilasciati dall’autorità competente. Nei documenti va menzionato che non autorizzano a lasciare la Svizzera, ma che altrimenti la loro validità non è limitata. La persona in questione può infatti continuare a utilizzare i documenti, ad esempio per aprire un conto bancario. fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona potenzialmente pericolosa fa valere motivi importanti per il suo viaggio nel Paese di destinazione che non sono in alcun modo correlati a un reato di terrorismo.