Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

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vi decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta contiene: il nome della persona in questione; i mezzi da impiegare; eventuali misure di protezione per la salvaguardia dei diritti della personalità dell’interessato o di terzi; le informazioni indispensabili per valutare se la misura soddisfa i requisiti previsti dalla legge, segnatamente la descrizione degli indizi concreti della minaccia; la valutazione della proporzionalità della misura. fedpol pone fine senza indugio al divieto di lasciare un immobile se non sono più adempiute le condizioni o il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione per il mantenimento della misura.

La persona potenzialmente pericolosa può in qualsiasi momento presentare a fedpol una domanda di revoca della misura. Se non intende accogliere la domanda, fedpol la inoltra entro tre giorni dalla ricezione al giudice dei provvedimenti coercitivi accludendovi un parere motivato. Quest’ultimo decide entro cinque giorni dalla ricezione della domanda. Contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi è ammissibile il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. fedpol è legittimato a ricorrere.

Capoverso 8: il divieto di lasciare un immobile è pronunciato al massimo per tre mesi. La misura può essere prolungata due volte, di volta in volta per un periodo massimo di tre mesi. Se la proroga si rivela necessaria, fedpol presenta la relativa richiesta fornendo le medesime informazioni indispensabili che sono state presentate nella richiesta iniziale. Si tiene conto del principio di proporzionalità in quanto la misura più incisiva del presente avamprogetto, può essere pronunciata al massimo per nove mesi. Nell’ambito dell’esame per l’approvazione di eventuali proroghe, occorrerà ponderare la durata complessiva della misura, tenendo conto del principio di proporzionalità in relazione ad altri fattori quali la gravità della minaccia.

Art. 23m Impiego di apparecchi tecnici di localizzazione e localizzazione tramite telefonia mobile

Per eseguire le misure di cui agli articoli 23i–23l AP-LMSI può rivelarsi necessario che l’autorità competente debba acquisire informazioni sul luogo di soggiorno della persona in questione («sorveglianza del luogo di soggiorno»): tali informazioni consentono di accertare in maniera più efficace se la persona interessata si attiene all’obbligo di non lasciare un’area assegnatale o di non accedere a un’area determinata (art. 23j e 23l AP-LMSI). La sorveglianza del luogo di soggiorno consente inoltre di verificare se la persona in questione si attiene al divieto di avere contatti pronunciato in virtù dell’articolo 23i AP-LMSI, che gli vieta di incontrare determinate persone. Nel caso in cui diverse le persone siano oggetto di un divieto reciproco di avere contatti, è inoltre possibile creare un’area dinamica di divieto: entrambe le persone ricevono un apparecchio tecnico di localizzazione che innesca l’allarme quando le persone si avvicinano l’una all’altra.

Nel capoverso 1 sono previste due possibilità per accertare il luogo in cui si trova una persona e sorvegliare il suo luogo di soggiorno: l’impiego di apparecchi tecnici di localizzazione e la localizzazione tramite telefonia mobile. L’uso simultaneo di apparecchi tecnici e della localizzazione tramite telefonia mobile è limitato soltanto ai casi in cui, secondo indizi concreti, si debba presumere che la persona potenzialmente pericolosa non si atterrà a una misura pronunciata ai sensi degli articoli 23i–23l AP-LMSI. La sorveglianza del luogo di soggiorno deve essere inoltre giustificata dalla gravità della minaccia e non devono essere disponibili misure meno severe. Occorre dunque tenere debitamente conto del principio di proporzionalità e precisare che la sorveglianza del luogo di soggiorno deve essere giustificata da motivi specifici.

Il capoverso 2 disciplina l’impiego di apparecchi tecnici di localizzazione. Si fa spesso riferimento anche alla «sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno», conosciuto in inglese con il termine di «electronic monitoring», o comunemente detto «braccialetto elettronico» o «cavigliera elettronica». Gli apparecchi tecnici di localizzazione possono essere fissati sul corpo della persona in questione, in particolare al polso o alla caviglia. Ciò significa che per aprire l’apparecchio occorre forzarlo. Tuttavia, è prevista anche la possibilità di consegnare alla persona in questione un trasmettitore non fissato sul corpo. In questo caso, la persona interessata è tenuta a portarlo costantemente con sé in stato di funzionamento; le è inoltre vietato manipolare il dispositivo in modo da comprometterne la funzionalità. La disposizione è neutra sul piano tecnologico. È inoltre ammessa la sorveglianza tramite tecnologia GPS e gestita per via satellitare. L’impiego di apparecchi tecnici di localizzazione include anche l’installazione di un ricevitore satellitare o di una centralina nell’abitazione della persona in questione, che comunica con l’apparecchio indossato da quest’ultima e, se necessario, innesca l’allarme. È esclusa la possibilità della sorveglianza permanente del luogo di soggiorno e degli spostamenti fisici in tempo reale (sorveglianza attiva). Una disposizione analoga contenuta nell’avamprogetto di legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza ha suscitato una forte opposizione in sede di consultazione, soprattutto anche da parte dei Cantoni. In tale contesto è stato evidenziato che la sorveglianza completa e ininterrotta in tempo reale non potrebbe essere attuata in maniera affidabi-