Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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è ammessa, salvo laddove sia ordinata come misura disciplinare a breve termine o per l’avvio dell’esecuzione all’inizio della pena, soltanto a tutela del detenuto o di terzi (art. 78 lett. b CP).
Poiché il diritto vigente non estende tale misura ai casi sopra descritti, è necessario integrare in tal senso la lista di cui all’articolo 78 CP. La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, potrà pertanto essere ordinata per impedire che altri detenuti siano influenzati da un’ideologia che potrebbe indurli a commettere reati di terrorismo.
6.7 Legge federale del 23 dicembre 201138 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni
Art. 34 cpv. 2 e 3
La protezione dei testimoni è un compito per il quale sussiste da parte dei Cantoni e della Confederazione un interesse ad approfondire la cooperazione. Alla luce del numero relativamente contenuto di casi di protezione di testimoni in Svizzera, della complessità delle misure di protezione e della necessità di salvaguardare le conoscenze specialistiche e la professionalità del Servizio di protezione dei testimoni, l’attuazione di programmi di protezione dei testimoni di procedimenti sia federali sia cantonali è centralizzata presso le autorità federali. Secondo le vigenti norme, Confederazione e Cantoni si suddividono in parti uguali la gestione del Servizio di protezione dei testimoni nonché le relative spese. Questa norma ha dimostrato in passato di essere troppo rigida, considerando che i singoli Cantoni hanno necessità del tutto differenti per quanto attiene alle misure di protezione extraprocessuale dei testimoni. Con la nuova norma sarà possibile rendere più flessibile la ripartizione dei costi, adeguandola in funzione dei singoli sviluppi in materia. In futuro sarà pertanto possibile basarsi maggiormente, per la ripartizione dei costi, sugli oneri effettivamente sostenuti per conto dei singoli Cantoni. Tale ripartizione dovrà inoltre poter tener conto del fatto che il Servizio di protezione dei testimoni collabora con l’estero e con i tribunali penali internazionali e che queste prestazioni non vanno direttamente a beneficio dei Cantoni. La nuova norma è pertanto in sintonia con l’articolo 1 capoverso 4 dell’AP-LUC, che prevede ugualmente una soluzione flessibile per il finanziamento dei servizi che assolvono contemporaneamente compiti della Confederazione e dei Cantoni.
Al Consiglio federale dovrebbe pertanto essere attribuita la competenza per concludere con i Cantoni accordi in tal senso che tengano debitamente conto delle esigenze e delle necessità in continuo mutamento. La nuova norma è inoltre coerente con quanto previsto in via generale dall’articolo 1 capoversi 3 e 4 AP-LUC in materia di collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore di polizia.
6.8 Legge federale del 7 ottobre 199439 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati
Art. 1 cpv. 3 e 4
Nel contesto attuale, la lotta alla criminalità, compresa quella di stampo terroristico, necessita di un ampio coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni. A tale riguardo, occorre rafforzare il coordinamento soprattutto nel settore della cibercriminalità, un fenomeno che per sua natura oltrepassa i confini cantonali e nazionali. Nel quadro della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi è stato affidato il compito al DFGP di gestire una panoramica per quanto possibile esaustiva dei casi (casi penali) e di assicurare il coordinamento nei casi di portata intercantonale (misura 6)40. L’evoluzione generale di Internet contribuisce inoltre alla nascita di nuove forme di cibercriminalità che possono essere contrastate globalmente e in modo duraturo soltanto attraverso la collaborazione con i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni. Un rafforzamento della collaborazione è auspicabile, in particolare, anche ai fini del contrasto del cosiddetto ciberterrorismo, soprattutto alla luce dell’uso sempre più frequente di Internet per condurre attività di propaganda di matrice jihadista. Nel «Piano di attuazione della misura 6 SNPC» del 18 febbraio 2016, adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e dal Consiglio federale, è stato affidato l’incarico di verificare la possibilità di istituire un ufficio centrale competente in materia di cibercriminalità che funga da centro di competenza nazionale per la Confederazione e i Cantoni. Sulla base di un accordo tra la Confederazione e i Cantoni, attualmente viene esaminata la possibilità di creare un centro di competenza nazionale per la lotta ai cyber-reati. La possibilità per la
38 RS 312.2
39 RS 360
40 Cfr. Rapporto annuale 2016 sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48043.pdf