Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

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art. 3 dell’ordinanza del 30 novembre 200145 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia). Con l’inserimento della lettera ebis,essa viene ora integrata, a livello di legge formale, nel catalogo dei compiti degli uffici centrali di cui all’articolo 2 LUC.

Art. 3a Indagini in incognito su Internet e nei media elettronici

Gli uffici centrali non sono attualmente autorizzati a compiere, nel quadro del loro ambito d’attività e di competenza, indagini in incognito nei media elettronici, e in particolare su Internet. Questa lacuna appare ancora più grave laddove si tratti di individuare e combattere reati gravi. Internet e le piattaforme di comunicazione nonché i servizi di anonimizzazione ivi disponibili (soprattutto nel cosiddetto Darknet) sono oggi utilizzati su larga scala anche dalle organizzazioni criminali. Per combattere efficacemente la criminalità organizzata, compreso il sostegno a organizzazioni terroristiche da parte di quest’ultima, è indispensabile condurre indagini sotto copertura nel ciberspazio. Le indagini in incognito si rivelano particolarmente importanti nei casi in cui gli inquirenti debbano necessariamente fornire false informazioni per ottenere l’accesso a gruppi chiusi o siano costretti a utilizzare un nome falso per allacciare contatti, ad esempio all’interno di una chat.

Il rimando all’articolo 2 lettera ebisAP-LUC contenuto nel capoverso 1 indica con chiarezza che è possibile ricorrere a indagini in incognito esclusivamente per individuare reati che sottostanno alla giurisdizione federale o per i quali non è stato ancora stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone. Tali indagini possono essere inoltre condotte soltanto per smascherare e combattere crimini e gravi delitti. Per gravi delitti si intendono, in questa sede, i reati per i quali è comminata anche una pena detentiva. Questa disposizione non comporta tuttavia un’estensione delle competenze di polizia all’individuazione tempestiva e al monitoraggio delle attività terroristiche su Internet di competenza dei servizi d’informazione.

Gli agenti in incognito non rivelano la loro vera identità e funzione. A differenza delle inchieste mascherate, tuttavia, essi non si avvalgono di una falsa identità attestata da documenti (la cosiddetta «identità fittizia»). Per trarre in inganno i propri interlocutori in merito alla loro identità e alla loro funzione, ricorrono, in linea di principio, a semplici bugie, fornendo false indicazioni sul loro nome, la loro professione, il loro sesso, la loro età e sul luogo di domicilio. Le indagini in incognito di competenza degli uffici centrali si differenziano dalle indagini in incognito ai sensi dell’articolo 298a e seguenti CPP per il fatto che sono condotte al di fuori di un procedimento penale ovvero prima della sua apertura.

Possono essere impiegati in qualità di agenti in incognito soltanto gli agenti di polizia. Le indagini in incognito sono spesso accompagnate da una presa di contatto mirata sotto falsa identità. Esse non sono inoltre soggette a una riserva di approvazione da parte di un’autorità giudiziaria, motivo per cui è necessario che restino riservate a persone formate ad hoc.

Le condizioni e le modalità relative alle indagini in incognito si ispirano alla regolamentazione delle indagini in incognito all’interno del CPP nonché alla normativa modello della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) sulle indagini in ambito preventivo46. Un’armonizzazione di entrambe le normative appare ancora più opportuna se si considera che le informazioni raccolte dalla polizia confluiscono regolarmente in un procedimento penale, nell’ambito del quale possono e devono essere utilizzate come prove.

Il capoverso 2 enuncia le condizioni che devono essere adempiute per poter disporre un’indagine in incognito. Il fatto che debbano sussistere «indizi sufficienti» che possa essere commesso un reato lascia intendere che le indagini in incognito non possono essere condotte a caso. Poiché, tuttavia, le indagini in incognito condotte nei media elettronici hanno un carattere preventivo, non è necessario che sussista un sospetto iniziale rilevante ai fini della procedura penale. Possono ad esempio sussistere indizi sufficienti di reato laddove determinate piattaforme o forum online non accessibili al pubblico, sulla base di esperienze o di informazioni attuali non ancora concretizzatesi in un vero sospetto iniziale, vengano utilizzati regolarmente per scambiare contenuti penalmente rilevanti. È inoltre possibile disporre indagini in incognito se altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili. Questa disposizione stabilisce una clausola di sussidiarietà analoga a quella prevista

45 RS 360.1

46 FF 2012 4939