Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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Art. 19a Allontanamento e tenuta a distanza
La misura di polizia dell’allontanamento e della tenuta a distanza è contemplata già da diverse leggi di polizia cantonali (cfr. ad es. art. 29 della legge di polizia del Cantone di Berna o § 33 della legge di polizia del Cantone di Zurigo). Tale misura deve essere ora inserita anche nella LCoe al fine di soddisfare le esigenze di carattere pratico di fedpol e delle autorità cantonali competenti per l’esecuzione delle nuove misure. Uno dei principali compiti di fedpol è quello di garantire la sicurezza delle autorità federali nonché di persone, edifici e installazioni la cui competenza è affidata alla Confederazione. In combinazione con l’articolo 22 capoverso 4 LMSI che dichiara applicabile la LCoe per il personale incaricato di assolvere tale compito, anche la polizia cantonale competente potrà, se del caso, avvalersi della facoltà di cui all’articolo 19a AP-LCoe. L’allontanamento e la tenuta a distanza possono inoltre rivelarsi rilevanti anche in altri ambiti di attività di fedpol, come ad esempio per la Polizia giudiziaria federale: in occasione di una perquisizione domiciliare, di un arresto ecc. può essere necessario allontanare o tenere a distanza temporaneamente una persona da un luogo, laddove quest’ultima disturbi o impedisca l’intervento di polizia giudiziaria. In particolare, la nuova competenza in combinazione con l’articolo 23n AP-LMSI rappresenta uno strumento importante per le autorità competenti ai fini dell’esecuzione di misure quali il divieto di avere contatti, il divieto di lasciare o di accedere ad aree determinate nonché il divieto di lasciare un immobile ai sensi degli articoli 23i, 23j e 23l AP-LMSI.
Art. 20a Perquisizione di locali, oggetti e veicoli
L’articolo 20a si basa sulle disposizioni di alcune leggi di polizia cantonali, quale ad esempio quella del Cantone di Berna (art. 37) o di Zurigo (§ 36). Esso si ispira a una prassi già consolidata. La perquisizione di locali, oggetti e veicoli oggetto del nuovo articolo va distinta nettamente dal disciplinamento corrispondente delle perquisizioni ai sensi del CPP (art. 241 segg.), che è applicabile soltanto dal momento dell’apertura di un procedimento penale.
6.11 Legge federale del 18 marzo 201656 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 1 cpv. 1 lett. f, art. 10 cpv. 2tere art. 11 cpv. 4ter
Poiché con l’introduzione dell’articolo 23m AP-LMSI l sarà ora possibile raccogliere anche i metadati ai fini della localizzazione tramite telefonia mobile e trasmetterli all’autorità competente, occorre ampliare in tal senso anche il campo d’applicazione materiale della legge del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) (art. 1 cpv. 1 lett. f.). Al contempo occorre integrare la disposizione concernente il diritto di accesso (art. 10 cpv. 2ter) nonché introdurre nell’articolo 11 capoverso 4teruna disposizione concernente i termini di cancellazione che sia in linea con quanto disposto dall’articolo 23m AP-LMSI.
7 Ripercussioni
7.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’adozione di misure di polizia amministrativa nel caso singolo presuppone sempre una gestione dei casi congiunta tra fedpol e il Cantone interessato. La gestione congiunta come pure l’istruzione, la decisione e il controllo delle misure comporteranno un fabbisogno supplementare di personale per l’adempimento dei nuovi compiti.
Già oggi fedpol può disporre misure preventive di polizia di allontanamento e respingimento come ad esempio il divieto d’entrata e l’espulsione di persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna. Negli ultimi anni l’onere amministrativo legato a queste misure ha segnato un forte aumento (numero di casi 2015: 26, 2016: 129 e 2017: 16157).
56 RS …
57 Stato: 15 novembre 2017