Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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Per valutare se vi sono sufficienti indizi fondati secondo cui una persona potenzialmente pericolosa potrebbe commettere un reato di terrorismo, l’autorità competente effettua la pertinente analisi delle minacce. A tale riguardo, dispone di un ampio margine di discrezionalità. Per valutare la situazione di minaccia, l’autorità competente deve verificare, in base alle informazioni a sua disposizione, la plausibilità di tutte le constatazioni, le osservazioni e i fatti concernenti la persona in questione. L’esecuzione delle nuove misure preventive di polizia richiederà, a livello federale, un regolare coordinamento e un’intensa concertazione tra le autorità cantonali, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e le autorità di perseguimento penale. La necessaria collaborazione è già ampiamente attuata tramite il coordinamento operativo della lotta contro il terrorismo (TETRA; «Terrorist Tracking») al quale, oltre alle autorità federali, collaborano anche partner cantonali. Tramite TETRA, le autorità impegnate nella lotta contro il terrorismo coordinano e ottimizzano il proprio lavoro. TETRA è un organismo diretto da fedpol cui partecipano il SIC, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), il Centro di gestione delle crisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Corpo delle guardie di confine (Cgcf), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), l’Ufficio federale di giustizia (UFG), lo Stato maggiore di condotta della polizia (SMCP) nonché la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). TETRA include nell’attività di coordinamento ulteriori autorità quali gli uffici cantonali della migrazione, i servizi sociali e le autorità di perseguimento penale. Creato inizialmente come task force nell’ottobre 2014, TETRA è diventato nel frattempo un organismo permanente il cui compito è coordinare sul piano operativo la lotta al terrorismo in Svizzera. La pericolosità di una persona può essere accertata soltanto valutando tutte le informazioni a disposizione (in particolare rapporti di polizia, eventuali rapporti sulla condotta in carcere, eventuali decisioni in merito al ricovero a scopo di assistenza, perizie psichiatriche, estratti del casellario giudiziale, informazioni provenienti dai sistemi d’informazione della Confederazione e dei Cantoni). In caso di elevata urgenza tale valutazione deve avvenire tempestivamente.
Capoverso 1 lettera b: la radicalizzazione di individui richiede un intervento tempestivo da parte dello Stato, ovvero ai primi segnali di un comportamento sociale atipico. Nelle fasi iniziali della radicalizzazione non è opportuno adottare misure di polizia o di intelligence; occorre prediligere invece misure sociali, di integrazione o terapeutiche attuate dalle autorità comunali e cantonali allo scopo di mantenere la persona in questione lontana dalla violenza o di convincerla ad abbandonare il cammino di violenza intrapreso. In base al grado di radicalizzazione e alla minaccia che ne deriva, ad oggi è già possibile adottare diverse misure nei confronti di una tale persona. Se, tuttavia, le misure sociali, di integrazione o terapeutiche non sono sufficienti a prevenire una presunta minaccia rappresentata dalla persona radicalizzata, occorre poter ordinare adeguate misure preventive di polizia. Trovano applicazione le misure di prevenzione generale delle minacce da parte dei Cantoni così come le nuove misure previste dagli articoli 23h–23m AP-LMSI. Le misure preventive di polizia possono essere disposte soltanto allorquando vi sono indizi concreti e attuali che le misure sociali, di integrazione o terapeutiche nonché le misure di prevenzione generale delle minacce da parte dei Cantoni nei confronti di una persona potenzialmente pericolosa non sono sufficienti a prevenire un reato di terrorismo. Le misure secondo gli articoli 23h– 23m AP-LMSI non intendono sostituirsi alle misure sociali, di integrazione e terapeutiche nonché alle misure di prevenzione generale delle minacce, ma hanno invece lo scopo di integrarle.
L’avamprogetto presenta una stretta correlazione con le misure di prevenzione della radicalizzazione e nello specifico con il Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento (cfr. n. 2). L’azione sinergica tra le misure sociali e le misure di polizia ha già dimostrato tutta la sua efficacia anche in altri ambiti, ad esempio nella violenza domestica. Per contrastare efficacemente le minacce rappresentate dalla radicalizzazione e dall’estremismo violento, diventa indispensabile adottare tale approccio globale. Se le misure sociali, di integrazione o terapeutiche non sembrano sortire il successo auspicato o non è possibile adottarle a priori, occorre poter pronunciare immediatamente le misure di cui agli articoli 23h–23m AP-LMSI, senza dover attendere i primi risultati positivi delle misure sociali, di integrazione o terapeutiche. Il servizio competente per la gestione del caso, designato a tal fine dal Cantone, assume il ruolo di interlocutore per fedpol che è l’autorità responsabile della pronuncia di misure. Il servizio presenta a fedpol le richieste per la pronuncia di misure preventive di polizia quando gli strumenti e i mezzi a disposizione dei Cantoni sono esauriti o devono essere integrati con tali misure. In tal senso, si tiene debitamente conto del principio di sussidiarietà.
Capoverso 1 lettera c: oltre alle condizioni di cui all’articolo 23e capoverso 1 lettere a e b AP-LMSI, occorre che sia soddisfatta anche la condizione di cui all’articolo 23e capoverso 1 lettera c AP-LMSI al fine di evitare sovrapposizioni nella pronuncia di misure. Non sono necessarie misure preventive di polizia se nell’ambito di un procedimento penale in corso sono adottate misure sostitu-