Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine

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tive ai sensi del CPP volte a impedire che la persona in questione o il presunto autore continui a rappresentare una minaccia. Tale restrizione è, tuttavia, operata soltanto se il procedimento in questione non presenta alcuna correlazione con la minaccia terroristica concreta e attuale di cui all’articolo 23e capoverso 1 lettera a AP-LMSI.

Tutte le misure devono essere limitate nel tempo, come disposto dal capoverso 2. Di norma vale il principio secondo cui le misure vanno ordinate per il periodo più breve possibile. Il capoverso 2 stabilisce che una misura è valida per una durata massima di sei mesi. Può essere prolungata una volta sola per un massimo di sei mesi; è fatta salva la misura di cui all’articolo 23l AP-LMSI. Tale soluzione è paragonabile a quella proposta dal Consiglio federale nel progetto dell’11 ottobre 2017 concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza22.

Capoverso 3: fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni (dati concernenti gli oggetti e le persone, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità) indispensabili all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. Possono raccogliere e scambiare dati personali anche all’insaputa delle persone interessate. Lo scambio diretto di informazioni è possibile anche tra la Confederazione e i Comuni, se il Cantone ha delegato a questi ultimi compiti secondo la presente legge (cfr. art. 6 cpv. 2 AP-LMSI). Per poter presentare una richiesta in virtù dell’articolo 23f AP-LMSI, l’autorità cantonale o comunale richiedente e il SIC devono essere a conoscenza di tutte le misure e i procedimenti attuati dalle autorità che si occupano della persona in questione. Solo tramite un’apposita gestione cantonale dei casi che sia trasversale alle autorità (in inglese conosciuto con il termine di «case management»), è possibile garantire il coordinamento e il controllo di tutte le misure a livello federale e cantonale. Per tale motivo, la Confederazione e anche diversi Cantoni hanno istituito una simile gestione dei casi o si stanno adoperando per istituirne una.

Tuttavia, per motivi di ordine costituzionale non è possibile introdurre una normativa a livello federale concernente lo scambio intercantonale e interistituzionale di dati personali sulle persone potenzialmente pericolose: lo scambio di dati di polizia all’interno di un Cantone così come lo scambio di dati tra i Cantoni volto a salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici rientra tra i compiti principali dei Cantoni. Dall’attuale ripartizione costituzionale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni non risulta alcuna competenza legislativa che autorizzi la Confederazione a prescrivere ai Cantoni come debbano scambiare i loro dati. Se il coordinamento fosse sistematicamente affidato alla Confederazione quando sono coinvolti interessi sovracantonali, la sovranità dei Cantoni in materia di polizia sarebbe progressivamente minata. In base all’articolo 57 capoverso 2 Cost., la ripartizione delle competenze nell’ambito della sicurezza interna deve essere mantenuta e non può essere introdotta alcuna nuova competenza federale che vada a interferire con la sfera di competenza dei Cantoni. Il Piano d’azione nazionale raccomanda inoltre ai Cantoni di disciplinare secondo il loro diritto interno la gestione dei casi e quindi lo scambio di informazioni tra i servizi impegnati nella gestione della minaccia.23

Art. 23f Richiesta

Capoversi 1 e 2: secondo il capoverso 1, l’autorità cantonale o comunale competente e il SIC possono chiedere a fedpol di pronunciare misure di cui agli articoli 23h–23m.

Affinché fedpol possa valutare l’ammissibilità e la proporzionalità delle misure preventive di polizia, nella richiesta va specificato se le condizioni di cui all’articolo 23e AP-LMSI sono adempiute. L’autorità motiva la richiesta e si esprime in particolare sulla situazione di minaccia, sul contesto sociale della persona potenzialmente pericolosa, nonché sul tipo, la durata e l’esecuzione della misura richiesta in relazione alle misure sociali, di integrazione o terapeutiche nonché alle misure di prevenzione generale delle minacce.

Art. 23g Pronuncia di misure

La competenza di pronunciare misure va affidata a fedpol per i seguenti motivi: spesso le persone che rappresentano una minaccia terroristica fanno parte di una rete internazionale di contatti o cercano di allestirne una. Ne consegue che l’autorità che ordina misure preventive di polizia è tenuta a curare l’indispensabile scambio di informazioni con le autorità di sicurezza di altri Stati. Quale punto di contatto tra le autorità di sicurezza svizzere ed estere, fedpol dispone delle competenze necessarie per tale scambio. Le disposizioni giuridiche vigenti prevedono già che lo scambio centralizzato di informazioni rilevanti per la sicurezza provenienti dalla Svizzera e

22 FF 2017 6355

23 Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento, raccomandazione 15b.