Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 37 pagine
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l’entità delle limitazioni della garanzia dei diritti fondamentali e dei diritti umani che ne risultano. Pertanto, va data la dovuta rilevanza ai principi di proporzionalità e determinatezza.
Concretamente si tratta di configurare e di attuare gli strumenti previsti dal presente avamprogetto nel rispetto degli obblighi in materia di tutela di diritti umani, in particolare della libertà personale, di espressione, di associazione, di religione nonché di altre garanzie sancite dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)7, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)8 e da altre convenzioni internazionali come pure dall’elenco dei diritti fondamentali della Costituzione federale (art. 7–36 Cost.).
1.3 Distinzione tra misure preventive di polizia e attività delle autorità di perseguimento penale
In linea di principio, le nuove misure preventive di polizia potranno essere ordinate solo se nei confronti della persona interessata non è già in corso un procedimento penale (cfr. art. 23e cpv. 1 lett. c AP-LMSI). Occorre quindi fare una chiara distinzione tra i settori d’attività «polizia» e «prevenzione delle minacce» da un lato e «perseguimento penale» dall’altro. Il concetto fondamentale per l’attività di perseguimento penale è l’indizio di reato che deve risultare da fatti concreti riconducibili provvisoriamente a una determinata fattispecie9. La soglia di perseguibilità è superata nel momento in cui vi è il sospetto che sia stato commesso un reato10. Non appena un fatto può essere ricondotto a una fattispecie di reato, occorre avviare un procedimento penale secondo il CPP. Il sospetto può riguardare anche atti preparatori punibili secondo l’articolo 260bisCP. Nell’ambito del procedimento, che si conclude con il giudizio, vengono valutati gli indizi e accertata la responsabilità individuale (colpa).
Le misure preventive di polizia proposte dall’avamprogetto perseguono invece l’interesse pubblico alla prevenzione dei pericoli per la sicurezza interna ed esterna. Quest’attività di polizia di sicurezza contempla la protezione della sicurezza interna ed esterna, compresi l’ordine e la sicurezza pubblici, intesa come bene di polizia. In quest’ambito non vi sono azioni o omissioni che possono essere ricondotte a una fattispecie di reato (il che, come già menzionato, comporterebbe l’avvio di un procedimento penale secondo il CPP). Vi è però un pericolo o una minaccia derivante da una persona o il rischio che questa persona commetta un reato. Secondo il diritto di polizia un reato concreto imminente è considerato un pericolo11.
La distinzione tra prevenzione di polizia e perseguimento penale può essere illustrata in base all’esempio dei viaggi all’estero a fini terroristici: se una persona mossa da finalità terroristiche si reca in una zona di conflitto, sussiste un sospetto di reato imminente che conduce all’apertura di un procedimento penale12. In questo contesto, le autorità di perseguimento penale dispongono già ora di strumenti per evitare che la persona porti a compimento il proprio intento (carcerazione preventiva o blocco dei documenti d’identità e di legittimazione secondo l’art. 237 cpv. 2 lett. a CPP).
Il presente avamprogetto parte dal presupposto secondo cui l’intervento delle autorità può essere necessario già prima che vi sia un indizio di reato ai sensi della procedura penale. Le autorità federali e cantonali possono ad esempio ricevere segnalazioni, prima che una persona intraprenda un viaggio a fini terroristici, che indicano che questa persona potrebbe commettere un reato di terrorismo ai sensi degli articoli 260tero 260quinquiesCP. Le informazioni possono provenire da denunce di genitori preoccupati o da terzi oppure da dichiarazioni pubblicate dalla persona stessa sui media sociali. In questa fase le autorità di polizia cantonali e federali adempiono il loro mandato di protezione e prevenzione sulla base di mere supposizioni o ipotesi13. Per adempiere questo mandato la polizia dovrà poter disporre, sulla base di supposizioni fondate, degli strumenti preventivi presentati qui di seguito.
2 La normativa proposta
La nuova legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) mira a colmare le lacune negli ambiti di intervento «prevenzione» e «protezione» e a garantire un dispositivo di risposta completo contro il terrorismo.
Le misure preventive di polizia verranno applicate al di fuori del procedimento penale:
7 RS 0.101
8 RS 0.103.2
9 M. Pieth, Schweizerisches Strafprozessrecht, Grundriss für Studium und Praxis, 2a edizione, Basilea 2012, pag. 118
10 DTF 140 I 353 cons. 5.1
11 H. Reinhard, Allgemeines Polizeirecht. Aufgaben, Grundsätze und Handlungen, tesi, Berna 1993, pag. 82
12 Tribunale penale federale, sentenza della Corte dei reclami penali del 27 gennaio 2016, numero di caso BH.2015.10, BP.2015.47, cons. 3.5
13 Nel caso delle nuove misure preventive di polizia secondo l’art. 23e segg. AP-LMSI non si tratta di avvalorare un sospetto iniziale ancora vago in vista dell’avvio di una procedura preliminare o di una procedura d’inchiesta di polizia. Quest’attività è prerogativa della polizia criminale.