Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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che tenga conto del caso in cui le previste nozze non avvengano12». Per le coppie omosessuali non è stato previsto un istituto giuridico parallelo al fidanzamento (art. 90 segg. CC)13, ma con l’estensione del matrimonio a tali coppie, anche queste avranno la possibilità di fidanzarsi scambiandosi una promessa nuziale ai sensi degli articoli 90 CC e segg. Ai fini di una formulazione non sessista, nell’articolo 92 CC l’uso del termine «Verlobten» è stato adeguato.

Le disposizioni riguardanti i requisiti del matrimonio (art. 94–96 CC) devono precisare che il matrimonio non è più appannaggio esclusivo delle coppie eterosessuali, ma che può essere contratto da due persone a prescindere dal sesso. A tal fine, è necessario nel testo tedesco procedere a una modifica linguistica per abbandonare il termine Brautleute, connotato sessualmente; il testo italiano invece non subisce modifiche e si continua a parlare di sposi (art. 94 AP-CC). Inoltre, resta invariato il divieto di contrarre matrimonio per chi è già vincolato da un’unione domestica registrata (finora: art. 26 LUD; ora art. 96 PP-CC). Questa disposizione non si applica tuttavia allorquando l’unione domestica registrata sia convertita in matrimonio (cfr. n. 3.3).

Alcune disposizioni del capo terzo Procedura preparatoria e celebrazione del matrimonio (art. 97–103 CC) vanno modificate in tedesco per essere formulate senza connotazione di genere: i termini «Braut», «Bräutigam» e «Brautleute» sono sostituiti con «einer der Verlobten» e «die Verlobten». Fra i termini menzionati non si opera praticamente più alcuna distinzione ed è pertanto preferibile ricorrere a una formulazione neutrale sotto il profilo del genere. La modifica in questione non si rende invece necessaria nel testo italiano, poiché nelle disposizioni citate, si parla già di fidanzati. Solo nell’articolo 97a la formulazione «il fidanzato o la fidanzata» va sostituita da «uno dei fidanzati».

Infine, tra le cause di nullità del matrimonio (art. 104–109 CC) va aggiunta l’unione domestica registrata (art. 105 n. 1 PP-CC).

Le pertinenti disposizioni (d’applicazione) dell’ordinanza sullo stato civile (OSC14) saranno modificate a tempo debito.

3.1.2 Altre disposizioni del diritto matrimoniale

Tutte le altre disposizioni del diritto matrimoniale (divorzio e separazione, effetti del matrimonio in generale, regime dei beni) si applicano automaticamente alle coppie omosessuali. Gli articoli 160 e 182 CC sono dunque stati modificati in tedesco per essere formulati senza connotazione di genere. In italiano, questa modifica si è resa necessaria solo per l’articolo 160.

12 Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1, in particolare pag. 14

13 Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165, in particolare pag. 1188

14 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile, RS 211.112.2