Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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niale, disciplini unicamente la divisione dei beni nel caso di scioglimento dell’unione. Dopo la conversione, il regime della partecipazione agli acquisti varrebbe in ogni caso per legge. Spesso, tuttavia, in una convenzione patrimoniale sono definite anche questioni ereditarie o è modificata la suddivisione dell’incremento patrimoniale. Una tale convenzione deve pertanto conservare la propria validità sia per il periodo precedente che per quello successivo alla conversione.

È possibile anche che i partner registrati abbiano concluso una convenzione patrimoniale che – espressamente o tacitamente – si basa sulla separazione dei beni, ma che disciplina anche questioni ereditarie. In tal caso, la convenzione patrimoniale deve poter restare valida anche dopo la conversione. Pretendere che, semplicemente a causa della conversione, le parti concludano una nuova convenzione (convenzione matrimoniale), che peraltro sottostà a prescrizioni identiche per quanto riguarda la forma (art. 184 CC), appare eccessivo.

Convenzioni patrimoniali concluse ai sensi dell’articolo 25 LUD devono dunque restare in vigore anche dopo la conversione, ossia durante il matrimonio, a prescindere dal loro contenuto.

I partner registrati potranno infine anche concludere una convenzione matrimoniale nell’imminenza della conversione. Essa produrrà i suoi effetti a conversione avvenuta e resterà ovviamente valida durante il matrimonio.

6.3 Commenti al PP-LDIP

Art. 43 cpv. 1 e 2 Competenza (Celebrazione del matrimonio)

Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, nella versione tedesca «Brautleute» è sostituito con «die Verlobten» e «der Braut oder des Bräutigams» con «eines der Verlobten».

Art. 45 cpv. 2 e 3 Matrimonio celebrato all’estero

Cpv. 2: per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, nella versione tedesca «Braut und Bräutigam» è sostituito con «die Verlobten». Per la stessa ragione nella versione francese «la fiancée ou le fiancé» è sostituito con «un des fiancés».

Cpv. 3: il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso sarà riconosciuto quale matrimonio e non più quale unione domestica registrata. Il capoverso 3 dell’articolo 45 può dunque essere abrogato.

I coniugi che prima dell’entrata in vigore della presente revisione sono stati iscritti nel registro dello stato civile come persone «in unione domestica registrata», possono chiedere congiuntamente o a titolo individuale la modifica dell’iscrizione. L’iscrizione è comunque modificata d’ufficio quando si produce un evento di stato civile che riguarda l’uno o l’altro coniuge (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).