Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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In Svizzera, il 15 marzo 2016, il Consiglio nazionale ha adottato i postulati 15.3431 e 15.4082 Un ˝Pacs˝ adeguato alla Svizzera, depositati rispettivamente dal consigliere nazionale Caroni e dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura, incaricando il Consiglio federale di presentare un rapporto sull’opportunità di istituire anche in Svizzera un partenariato aperto a tutte le coppie (a prescindere dal sesso delle persone che le compongono) quale istituto giuridico diverso dal matrimonio.

La Commissione ritiene che si possa decidere se il legislatore svizzero debba introdurre una forma di partenariato debole in aggiunta al matrimonio, indipendentemente dalla questione dell’apertura del matrimonio a tutte le coppie. Pertanto ha deciso di dare la priorità all’apertura del matrimonio e di affrontare gli altri punti in un secondo momento.

A suo avviso però, dopo l’apertura del matrimonio, non deve più essere possibile contrarre un’unione domestica registrata. Creata per dare all’unione delle coppie omosessuali un riconoscimento giuridico simile al matrimonio7, non ha più ragione d’essere dopo l’apertura di quest’ultimo a tutte le coppie. La discussione circa l’introduzione di una forma di convivenza disciplinata dalla legge per tutte le coppie in Svizzera sarà affrontata nel quadro dell’adempimento dei postulati summenzionati (15.3431 e 15.4082)8.

Almeno fino ad allora le unioni domestiche registrate devono poter continuare a sussistere. Alle coppie registrate dovrà però essere concessa la possibilità di convertire l’unione domestica in matrimonio (cfr. n. 3.3).

Poiché è improbabile che tutte le coppie che hanno registrato la loro unione vorranno convertirla, l’istituto giuridico dell’unione domestica registrata sussisterà ancora a lungo. La legge sull’unione domestica registrata (LUD)9 resterà dunque in vigore fintantoché vi saranno unioni domestiche registrate, ma in un certo senso avrà il ruolo di una regolamentazione provvisoria e va quindi modificata di conseguenza (cfr. n. 3.4).

7Si veda ANDREA BÜCHLER/NADJA HERZ/MARTIN BERTSCHI, in: Andrea Büchler (ed.),

FamKomm Eingetragene Partnerschaft, Berna 2007, Allg. Einl. IV, «Die Entstehung des Partnerschaftsgesetzes», n. 1–5; MICHEL MONTINI, «Eingetragene Partnerschaft – Abschluss, Auflösung, Wirkungen», n. 11 segg., in: Andreas Ziegler, Michel Montini, Eylem Ayse Copur (ed.), LGBT Recht, Basilea 2015.

8Al riguardo si tenga presente anche il mandato conferito dall’UFG all’Istituto svizzero di

diritto comparato (SIR) al quale è stato chiesto un parere sulla situazione giuridica

all’estero riguardo alle varie forme di convivenza previste per legge. Per la decisione sulle future forme di convivenza in Svizzera disciplinate dalla legge saranno utili anche i risultati del progetto del Fondo nazionale svizzero UniNE (Descrizione del progetto:

https://libra.unine.ch > Projets > Projets en cours > L’avenir de la famille: analyse sous l’angle de l’égalité de traitement).

9Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali,

RS 211.231