Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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3.2 Apertura del matrimonio: effetti

L’apertura del matrimonio allargherà automaticamente anche la cerchia delle persone alle quali si applicano tutte le altre disposizioni del nostro ordinamento giuridico che subordinano determinati diritti e doveri all’esistenza di un matrimonio come pure le disposizioni procedurali del matrimonio. In futuro, le norme in questione si applicheranno sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali. Categorie diverse di matrimonio non sono ammissibili. Secondo il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione, sono consentite delle differenziazioni soltanto in presenza di motivi oggettivi. Al riguardo occorre rammentare quanto sancito dall’articolo 8 capoverso 2 Cost. secondo cui nessuno può essere discriminato a causa del «modo di vita» o del «sesso». Stando alla dottrina prevalente e alla giurisprudenza, discriminare a causa del «modo di vita» o del «sesso» significa discriminare a causa dell’orientamento sessuale, rispettivamente dell’identità sessuale. L’omosessualità e la convivenza in coppia di persone dello stesso sesso non costituiscono pertanto motivi oggettivi e non giustificano differenziazioni15.

Questa estensione del campo d’applicazione non rappresenta un problema laddove il diritto vigente riconosca già esplicitamente anche ai partner registrati gli stessi diritti e doveri dei coniugi. Vi sono tuttavia casi in cui la legge opera una distinzione fra matrimonio e unione domestica registrata (p. es. in materia di cittadinanza o di adozione congiunta), subordina l’effetto della norma giuridica al sesso del destinatario (p. es. rendita per superstiti) o presuppone l’eterosessualità all’interno della coppia (p. es. per accedere alla medicina riproduttiva). Illustriamo dunque qui di seguito gli effetti che produrrà l’apertura del matrimonio (n. 3.2.1–3.2.3).

3.2.1 Cittadinanza

In materia di cittadinanza è fatta una distinzione tra matrimonio e unione domestica registrata. Anche nella nuova legge sulla cittadinanza (LCit)16 infatti, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, i requisiti per la naturalizzazione del coniuge di un cittadino svizzero divergono da quelli per la naturalizzazione del partner registrato (cfr. art. 10 e 21 LCit).

La parificazione dell’unione domestica registrata al matrimonio nella procedura di naturalizzazione non è oggetto del presente progetto anche se l’iniziativa parlamentare che ne è alla base (13.468) chiede l’adeguamento dell’articolo 38 Cost. (acquisizione e perdita della cittadinanza). Il 14 marzo 2016 il Consiglio nazionale aveva approvato con 122 voti contro 62 un progetto che chiedeva tale parificazione. Conformemente all’articolo 87 capoverso 3 LParl, il 26 settembre 2016 il Consiglio degli Stati ha tuttavia sospeso il progetto – che avrebbe attuato diverse iniziative parlamentari (Iv. Pa 13.418 del Gruppo verde liberale, Iv. Pa 13.419 del Gruppo BD, Iv. Pa 13.420 del Gruppo dei Verdi, Iv. Pa 13.421 del Gruppo socialista e Iv. Pa

15 Si veda perizia UFG, pag. 7 seg.

16 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera, RS 141.0