Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine
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aprire l’istituto del matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso mediante una legge, sarebbe necessaria una modifica costituzionale.
Per chiarire dunque se l’attuazione dell’iniziativa renda necessaria una modifica della Costituzione o sia sufficiente una modifica di legge, il presidente della Commissione ha incaricato l’UFG di procedere ad una perizia. Nella sua disamina del 7 luglio 2016, l’UFG giunge alla conclusione che l’articolo 14 Cost. non impedisce al legislatore di fondarsi sulla propria competenza legislativa in materia di diritto civile per aprire l’istituto giuridico del matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso, anche se oggi le coppie omosessuali non possono invocare l’articolo 14 Cost. per far valere il diritto al matrimonio. Sotto il profilo giuridico è dunque possibile aprire il matrimonio alle coppie omosessuali adottando le necessarie disposizioni di legge senza modificare la Costituzione6.
Preso atto dei risultati della perizia dell’UFG, la maggioranza della Commissione ha deciso di aprire il matrimonio a tutti mediante una modifica di legge.
Una minoranza della Commissione (Nidegger, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Schwander, Vogt, Walliser, Zanetti Claudio) ritiene invece che la presente revisione dovrebbe entrare in vigore solo dopo la modifica dell’articolo 14 Cost. da parte del Popolo e dei Cantoni. A suo avviso, occorre infatti precisare che il «diritto al matrimonio» va inteso come diritto di poter sposare una persona dell’altro sesso oppure dello stesso sesso.
2.3 Il futuro dell’unione domestica registrata
Una volta aperto il matrimonio a tutte le coppie, occorre decidere: se l’istituto giuridico dell’unione domestica registrata vada mantenuto, se anche in futuro si possa contrarre un’unione domestica registrata e, in caso affermativo, chi vi sia abilitato. Al riguardo, l’iniziativa parlamentare non si esprime: si limita semplicemente a chiedere l’apertura delle convivenze disciplinate dalla legge a tutte le coppie.
Prima di aprire il matrimonio, anche altri Paesi prevedevano nel loro ordinamento giuridico un istituto che, alla stregua dell’unione domestica registrata, garantiva alle coppie omosessuali il riconoscimento della loro unione, e tali Paesi lo hanno mantenuto. Dopo l’apertura del matrimonio, tuttavia, in Germania e in Danimarca non è più possibile contrarre unioni domestiche registrate poiché l’istituto giuridico riservato alla coppie omosessuali è stato abolito. Vi sono però anche Paesi che avevano introdotto istituti simili al matrimonio (partenariat fort) e che oltre a preservarli consentono ancora a chi lo desidera (tutte le coppie) di concluderli (p. es. i Paesi Bassi). Vi sono infine Paesi come la Francia che per tutte le coppie prevede la possibilità del matrimonio o il cosiddetto PACS (pacte civil de solidarité). Istituti simili esistono in Belgio (cohabitation légale) e in Lussemburgo (partenariat entregistré). La portata giuridica di questi istituti è tuttavia più limitata rispetto al matrimonio e per questo vanno considerati partenariati deboli.
6 Perizia del 7 luglio 2016 dell’Ambito direzionale dell’UFG Diritto pubblico, pag. 4–6; consultabile all’indirizzo: www.parlamento.ch > Curia vista 13.468 > Altri link (di seguito: perizia UFG).