Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine
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VARIANTE (art. 252, titolo prima dell’art. 255 e art. 259a)
Art. 252 cpv. 2 Sorgere della filiazione in genere
L’articolo 252 disciplina le varie situazioni in cui sorge la filiazione. Il capoverso 2 va riformulato poiché il genitore che si aggiunge alla madre (cfr. cpv. 1) può anche essere una donna.
Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie
Il tenore del titolo del Capo secondo va completato per tenere conto della nuova possibilità della genitorialità originaria (genitorialità dalla nascita) per la moglie della madre.
Art. 259a F. Genitorialità dei coniugi dello stesso sesso
Sono considerati genitori di un figlio nato durante il matrimonio – dal momento della sua nascita – la madre, il marito (cfr. art. 255 cpv. 1 CC) oppure, se la madre è sposata con una donna, ora anche la moglie.
Con l’introduzione nel CC della genitorialità originaria per la moglie della madre le coppie di donne coniugate hanno la possibilità di accedere ai metodi di procreazione assistita e in particolare alla donazione di sperma secondo l’articolo 3 capoverso 3 LPAM, consentita unicamente alle coppie con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252–263 CC.
Art. 9g Regime dei beni in caso di matrimonio
fra persone dello stesso sesso
celebrato all’estero prima del ...
[data di entrata in vigore della revisione]
Secondo il diritto vigente il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata (art. 45 cpv. 3 LDIP). Questo riconoscimento può avere ripercussioni anche sul regime dei beni dei coniugi: se gli effetti patrimoniali del matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sono retti dal diritto svizzero, ad essi si applica l’articolo 18 LUD, che in sostanza sancisce un regime equiparabile alla separazione dei beni. Le cose cambieranno dopo l’entrata in vigore della presente revisione, poiché tutti i matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso saranno riconosciuti anche in Svizzera quali matrimoni, a prescindere dal momento in cui sono stati celebrati (cfr. n. 4.2.4)
Cpv. 1: dopo l’entrata in vigore della presente revisione, a questi coniugi si applicherà per legge, con effetto retroattivo, dalla data della celebrazione del matrimonio e per tutta la sua durata, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), sempre che non abbiano disposto diversamente per convenzione patrimoniale o matrimoniale o che non abbiamo scelto di sottostare al diritto di un altro Stato. Il presente progetto preliminare prevede qui una vera e propria retroattività, equiparabile a quella introdotta con la revisione del diritto matrimoniale entrata