Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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cht», del 4 luglio 2017, e Francia «Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité», del 2014).

La Commissione ha comunque deciso di completare il progetto centrale con una variante che permette di aprire l’accesso alla donazione di sperma quantomeno per le coppie di donne coniugate (cfr. n. 3.2.3.2).

5.3 Altre questioni riguardanti la filiazione

La questione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è strettamente connessa a quella della filiazione e dunque della parentela.

Secondo la variante proposta dalla Commissione – ovvero secondo gli articoli 252 capoverso 2 e 259a PP-CC – la moglie della madre sarà considerata l’altro genitore del bambino nato durante il matrimonio. In questo contesto si pone in particolare la domanda se e da chi la genitorialità della moglie della madre possa essere contestata. La Commissione ha tuttavia deciso di non trattare nel quadro della presente revisione né questa questione né eventuali altre che potrebbero porsi.

Nel frattempo, la necessità di riflettere sul diritto in materia di filiazione – nonché sulle regole riguardanti la contestazione della presunzione di paternità del marito – è condivisa dai più43. Il 12 dicembre 2018 il Consiglio degli Stati ha adottato il postulato 18.3714 Verifica del diritto in materia di filiazione, depositato dalla sua Commissione degli affari giuridici, che incarica il Consiglio federale di verificare la necessità di una riforma del diritto in materia di filiazione ed eventualmente di formulare raccomandazioni in un rapporto all’attenzione del Parlamento.

5.4 Formulazione non sessista

L’apertura del matrimonio a tutte le coppie significa che, in futuro, potranno formare una coppia di coniugi non soltanto un uomo e una donna, ma anche due uomini o due donne. Le disposizioni del CC e della LDIP sul matrimonio vanno dunque modificate in modo da essere formulate senza connotazione di genere.

Nel quadro dei lavori preparatori del presente progetto, la Cancelleria federale ha pertanto esaminato le disposizioni del diritto matrimoniale del CC (art. 90–251) sotto il profilo dell’uso non sessista della lingua. Ne è emerso che praticamente ogni articolo della versione tedesca avrebbe dovuto essere riformulato per sostituire «Ehegatten» con «Eheleute» e per aggiungere sistematicamente «die Ehegattin» a «der Ehegatte». Eventualmente, per ognuna di tali disposizioni si sarebbe dovuta valutare la possibilità di sostituire «der Ehegatte und die Ehegattin» con «die verheiratete Person», con il rischio però che, adottando questa riformulazione, se ne sarebbe modificato il contenuto. Nella versione francese e italiana il problema non si pone

43 Si veda il rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607) «Modernizzazione del diritto di famiglia», marzo 2015, pag. 56.