Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine
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3.2.3.2 Accesso alla medicina riproduttiva
La questione dell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è più complessa.
Stando ai materiali e a una parte della dottrina, l’esclusione delle coppie omosessuali dalla medicina riproduttiva si fonda direttamente sulla Costituzione federale, poiché la nozione di infecondità (art. 119 cpv. 2 lett. c Cost.) può applicarsi solo alle coppie eterosessuali. Se ci si basa su questa opinione, l’accesso alla medicina riproduttiva a favore delle coppie omosessuali presuppone una modifica costituzionale24. Stando invece ad un’altra parte della dottrina e ad una perizia del 19 gennaio 2019 del prof. dott. Andreas Ziegler, la nozione di infecondità di cui all’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. non può essere letta nel senso di una discriminazione delle coppie omosessuali. Secondo questa opinione, l’obiettivo della disposizione è piuttosto quello di evitare l’abuso della medicina riproduttiva; l’esclusione delle coppie omosessuali dalle tecniche di procreazione assistita non può dunque essere motivata sulla scorta di questa disposizione25.
Visto quanto precede, la Commissione ha deciso di completare il progetto elaborato
dall’UFG con una variante che rende possibile per le coppie di donne coniugate accedere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita dell’inseminazione
con sperma donato. Questa variante prevede unicamente una modifica delle regole del CC riguardanti il sorgere della filiazione (cfr. art. 252 cpv. 2 e 259a PP-CC) per consentire anche a coppie di donne coniugate di accedere alla donazione di sperma secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM)26. Una modifica della LPAM non è necessaria: con l’introduzione nel CC della genitorialità originaria (genitorialità dalla nascita) a favore della moglie della madre, la condizione sancita nell’articolo 3 capoverso 2 lettera a LPAM, secondo cui i metodi di procreazione si possono applicare soltanto alle coppie con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252–263 CC, è soddisfatta. Con l’apertura del matrimonio, anche il tenore delle altre disposizioni della LPAM, in particolare dell’articolo 3 capoverso 3, secondo cui gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi, non si oppone più alla donazione di sperma alle coppie di donne coniugate.
3.3 Conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio
L’apertura del matrimonio a tutte le coppie solleva anche un’altra questione: come affrontare la situazione delle coppie omosessuali che hanno registrato la loro unione
24 Si veda la perizia UFG, pag. 8 con ulteriori riferimenti.
25 «Kurzgutachten zur Frage des Zugangs gleichgeschlechtlicher Paare zu fortpflanzungsmedizinischen Verfahren in der Schweiz (Auslegung des Begriffs der „Unfruchtbarkeit“ in Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV)», Ziegler Andreas R., 2019/01/19. Avis de droit, Lesbenorganisation Schweiz (LOS), pag. 15 seg., consultabile all'inidirizzo: www.unil.ch > Recherche > Publications > serval > Ziegler [serval:BIB_2F3DA0DD2F66]
26 Legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, RS 810.11