Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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Occorre tuttavia segnalare un cambiamento importante laddove le norme di conflitto richiamino il diritto svizzero. Attualmente, secondo la dottrina prevalente36, in tale situazione le coppie omosessuali sposatesi all’estero sono sottoposte al regime della separazione dei beni secondo l’articolo 18 LUD, salvo che abbiano concluso una convenzione matrimoniale. Dopo l’entrata in vigore della presente revisione, si applicherà loro automaticamente e con effetto retroattivo il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, sempre che non abbiano disposto diversamente in una convenzione patrimoniale o in una convenzione matrimoniale (Titolo finale PP-CC, art. 9g cpv. 1).

Questa retroattività può avere conseguenze anche pesanti su diritti già acquisiti dei coniugi (le prestazioni delle assicurazioni sociali, ad esempio, sono «acquisti» ai sensi dell’articolo 197 cpv. 2 n. 2 CC che vanno divisi). Per questa ragione, la Commissione ritiene che, anche dopo l’entrata in vigore della presente revisione, in queste costellazioni ogni sposo debba poter mantenere il regime della separazione dei beni (art. 18 LUD), rendendo una semplice dichiarazione scritta e senza dover concludere a tal fine una convenzione matrimoniale. Questa questione non può essere disciplinata da disposizioni transitorie della LDIP, poiché a cambiare non sono le norme di conflitto, bensì le regole del diritto materiale applicate nel caso in cui si richiami il diritto svizzero. Una nuova disposizione è pertanto introdotta nel Titolo finale del Codice civile (Titolo finale PP-CC art. 9g cpv. 2). Senza una corrispondente dichiarazione delle parti, le coppie saranno sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti con effetto retroattivo. Se al momento dell’entrata in vigore della revisione è in corso un’azione che comporta lo scioglimento del regime patrimoniale, si applica il diritto previgente, ovvero l’articolo 18 LUD (Titolo finale PP-CC art. 9g cpv. 3).

Per concludere, alle coppie che si sposano dopo l’entrata in vigore della presente revisione, come pure alle coppie sposatesi prima e che non hanno espressamente optato per la separazione dei beni, si applica il regime ordinario della partecipazione agli acquisti se le norme di conflitto richiamano il diritto svizzero. Va ricordato che le coppie hanno in qualunque momento la possibilità di scegliere il diritto applicabile (art. 52 seg. LDIP) o di concludere una convenzione matrimoniale (art. 56 LDIP).

4.2.5 Divorzio e separazione

Al divorzio e alla separazione continuerà ad applicarsi in Svizzera il diritto svizzero (art. 61 LDIP), segnatamente le disposizioni del Codice civile, indipendentemente dalla data di conclusione del matrimonio. Anche allo scioglimento di un matrimonio concluso all’estero tra persone dello stesso sesso e iscritto nel registro dello stato civile svizzero in quanto unione domestica registrata vanno applicate le disposizioni

36 Si veda ANDREAS BUCHER, in: Andreas Bucher (ed.), Commentaire Romand -Loi sur le Droit International Privé/Convention de Lugano, Basilea 2011, n. 33 ad art. 45 LDIP; CORINNE WIDMER LÜCHINGER, in: Markus Müller-Chen/Corinne Widmer Lüchinger (ed.), Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurigo 2018, n. 93 ad art. 65a IPRG.