Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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4.2 Diritto matrimoniale (capitolo 3 LDIP)

4.2.1 Applicazione delle regole vigenti a tutti i matrimoni

L’apertura del matrimonio a tutte le coppie nel diritto svizzero comporta l’applicazione automatica delle disposizioni del capitolo 3 LDIP (diritto matrimoniale) alle coppie omosessuali che contraggono matrimonio. Le autorità svizzere interpreteranno l’istituto del matrimonio secondo la (nuova) concezione voluta dal legislatore, che porterà ad includere in tale istituto anche il matrimonio fra omosessuali. Non è dunque necessario precisarlo esplicitamente nel testo di legge; è sufficiente abrogare l’attuale articolo 45 capoverso 3 LDIP secondo cui il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.

L’applicazione delle regole vigenti della LDIP a tutti i matrimoni, dunque indipendentemente dal sesso degli sposi, produce nel complesso risultati soddisfacenti. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che, sebbene previsto nella maggior parte dei Paesi vicini alla Svizzera (cfr. n. 2.1), il matrimonio fra omosessuali è ancora poco diffuso nel mondo, ragione per cui è opportuno completare le regole generali del capitolo 3 con delle disposizioni speciali, così come fatto a suo tempo per l’unione domestica registrata nel capitolo 3a.

Per evitare lacune in termini di competenza, diritto applicabile e riconoscimento delle decisioni straniere, la maggior parte delle soluzioni sviluppate per l’unione domestica registrata (art. 65b–d LDIP) sono trasposte mutatis mutandis nel capitolo dedicato al matrimonio; esse riguardano: il foro sussidiario del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 60a PP-LDIP), la possibilità di scegliere per i rapporti patrimoniali il diritto dello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 52 cpv. 2 PP-LDIP) e il riconoscimento di decisioni straniere pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 50 lett. b e 65 cpv. 1 lett. c PP-LDIP). Per contro, l’applicazione sussidiaria del diritto svizzero laddove il diritto estero non contempli regole applicabili all’istituto in questione (art. 65c cpv. 1 LDIP) non è ripresa nel diritto matrimoniale. In effetti non pare opportuno applicare in modo generale il diritto svizzero visto che tutti gli ordinamenti esteri conoscono il matrimonio fra eterosessuali e che tali regole possono essere applicate per analogia ai matrimoni fra omosessuali. Se necessario, il giudice potrà applicare altre regole del diritto designato o far valere la clausola d’eccezione di cui all’articolo 15 LDIP.

4.2.2 Riconoscimento di matrimoni celebrati all’estero e iscrizione nei registri dello stato civile

Dopo l’entrata in vigore della presente revisione, i matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati all’estero potranno essere riconosciuti e iscritti nei registri dello stato civile svizzeri (cfr. art. 32 LDIP) come matrimoni, poiché l’ordine pubblico svizzero non vi si oppone più. È opportuno rammentare la differenza tra il riconoscimento di un evento di stato civile estero (p. es. il matrimonio) e la sua iscrizione nel registro dello stato civile svizzero. Sebbene tutti gli eventi di stato civile riconosciuti in applicazione delle regole della LDIP possano produrre effetti in