Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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no cinque anni (art. 24 cpv. 1 LAVS). I vedovi invece esauriscono il diritto alla rendita vedovile quando l’ultimo figlio compie i 18 anni (art. 24 cpv. 2 LAVS). Questa situazione giuridica è controversa sotto due aspetti:

 la disparità di trattamento tra vedove e vedovi è stata ripetutamente oggetto di

critiche sotto il profilo della discriminazione basata sul sesso39.

 L’attuale regolamentazione è criticata anche perché non riconosce alle donne in

unione domestica registrata gli stessi diritti delle donne coniugate40. Anche se l’apertura del matrimonio e la possibilità di convertire l’unione domestica registrata in matrimonio potrà migliorare la situazione delle donne (cfr. n. 3.2.2), questa disparità di trattamento continuerà a persistere anche dopo la presente revisione.

Prima o poi questa tematica andrà affrontata nel dettaglio. La Commissione ritiene in particolare spiacevole il fatto che la disparità di trattamento tra uomo e donna venga perpetuata. Già nel quadro della revisione dell’AVS, il Parlamento ha avuto modo di rilevare la complessità della materia, tanto che i dibattiti sull’argomento non hanno portato ad alcuna decisione41. Visto il rischio che i lavori su questa tematica rallentino in modo spropositato l’apertura del matrimonio, la Commissione ha deciso di non disciplinarla nell’ambito del presente progetto.

5.2 Accesso alla medicina riproduttiva

La Commissione è altresì consapevole del fatto che prima o poi dovrà tenersi una discussione di fondo sull’accesso alla medicina riproduttiva e sulle tecniche ammissibili di procreazione medicalmente assistita (p. es. donazione di sperma per coppie dello stesso sesso e per coppie non sposate nonché donazione di ovuli)42.

Considerato il rischio che i lavori su queste tematiche rallentino in modo spropositato l’apertura del matrimonio, la Commissione ritiene tuttavia che questa discussione vada condotta separatamente. Anche altri Paesi che hanno aperto il matrimonio a tutti hanno analizzato in sede separata la necessità di una revisione del diritto in materia di filiazione, compresa la questione dell’accesso alla medicina riproduttiva (p. es. Germania «Bericht des Arbeitskreises Abstammungsrecht, Abschlussberi-

39 Si vedano la DTF 9C 617/2011 del 4.5.2012, consid. 3.5 con ulteriori riferimenti, e il ricorso n. 78639/12, B. contro la Svizzera, del 19 novembre 2012.

40 Si veda la DTF 9C 521/2008 del 5.10.2009.

41 Nel messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (FF 2015 1) il Consiglio federale aveva proposto di limitare il diritto a una rendita per superstiti soltanto alle vedove o ai vedovi che, al momento del decesso del coniuge, hanno figli aventi diritto a una rendita per orfani o bisognosi di cure. Inoltre, l’importo della rendita vedovile sarebbe stata ridotta dall’80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia.

42 Si veda il rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607) «Modernizzazione del diritto di famiglia», marzo 2015, pag. 56 e le proposte della Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE) nel parere n. 22/2013 «La procreazione con assistenza medica. Considerazioni etiche e proposte per il futuro», pagg. 50 e 51.