Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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4 Diritto internazionale privato

4.1 Considerazioni generali

L’apertura del matrimonio a tutte le coppie, a prescindere dal sesso degli sposi, solleva interrogativi anche in termini di diritto internazionale privato considerato il gran numero di coppie che vivono una situazione internazionale (nazionalità diverse, trasferimento del domicilio all’estero, domicilio in Paesi diversi, ecc.). Le regole del diritto internazionale privato disciplinano gli aspetti legati alla competenza delle autorità, al diritto applicabile e al riconoscimento delle decisioni di autorità estere. Queste regole devono garantire la certezza del diritto, segnatamente per quanto riguarda la celebrazione e lo scioglimento di un matrimonio in Svizzera e il riconoscimento e gli effetti di un matrimonio celebrato o sciolto all’estero. Questioni simili si pongono anche per le unioni domestiche registrate che continueranno a poter essere contratte all’estero, anche se in Svizzera non sarà più possibile (cfr. n. 2.3).

Occorre tenere presente che le regole del diritto internazionale privato non hanno lo stesso obiettivo e campo d’applicazione delle regole del diritto interno. Le disposizioni della legge sul diritto internazionale privato (LDIP)31 si applicano in un contesto internazionale, il che significa che non soltanto devono tenere conto delle forme di unione previste e disciplinate dal diritto svizzero e dei loro effetti all’estero, ma anche regolamentare il riconoscimento in Svizzera delle varie forme di unione previste e disciplinate dalle leggi estere32 e dei loro effetti nell’ordinamento giuridico svizzero. Ciò giustifica il mantenimento nella LDIP di un capitolo specifico riguardante l’unione domestica registrata anche se in futuro questo istituto giuridico verrà abbandonato (cfr. n. 4.3.1).

La maggior parte delle disposizioni della LDIP applicabili alle questioni summenzionate non sono modificate nel quadro della presente revisione. Sostanzialmente, infatti, le stesse regole si applicano già indistintamente ai matrimoni tra persone di sesso diverso e alle unioni domestiche registrate fra persone dello stesso sesso. Tali disposizioni potranno dunque essere applicate anche al matrimonio fra omosessuali. Si pongono dunque pochissime questioni di diritto transitorio riguardanti il diritto internazionale privato poiché la revisione non riguarda tanto le norme di conflitto, ma piuttosto il diritto materiale applicato nel caso in cui le regole del diritto internazionale privato rinviino al diritto svizzero.

Viste le implicazioni pratiche per le persone interessate, le spiegazioni fornite qui di seguito illustrano le grandi linee del diritto internazionale privato ma affrontano anche, seppur in termini sommari, le situazioni internazionali sulle quali la modifica del diritto materiale svizzero ha delle ripercussioni, anche laddove le disposizioni della LDIP non cambiano. Le modifiche alla LDIP sono illustrate nel numero 6.3.

31 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, RS 291

32 Si veda: www.isdc.ch > Pubblicazioni > e-avis > Avis sur la possibilité d’inscrire des unions étrangères dans le registre de l’état civil suisse, stato: 13 marzo 2017.