Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

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abrogare l’unione domestica registrata e di preservare unicamente il matrimonio come istituto giuridico aperto a tutti (cfr. n. 2.3).

Per quanto riguarda le unioni domestiche registrate concluse in Svizzera o all’estero prima dell’entrata in vigore della presente revisione, la LUD si applicherà laddove si richiami il diritto svizzero, poiché a tali unioni la legge continua ad applicarsi (art. 1 PP-LUD; cfr. n. 4.3.4).

Si rammenta che è fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 LDIP.

Le eventuali questioni di diritto transitorio che dovessero porsi per effetto della modifica dell’articolo 65c LDIP nel caso di richiamo di un diritto estero saranno risolte in virtù dell’articolo 196 LDIP.

4.3.3 Conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio

Secondo il progetto preliminare di modifica della legge sull’unione domestica registrata, i partner che hanno contratto un’unione domestica registrata prima dell’entrata in vigore della presente revisione potranno convertirla in matrimonio (art. 35 PP-LUD).

Di questa procedura di conversione potranno beneficiare anche le unioni domestiche registrate all’estero prima dell’entrata in vigore della presente revisione. In materia di competenza e di diritto applicabile fanno stato, per analogia, gli articoli 43 segg. LDIP. La conversione rappresenta un evento di stato civile e in quanto tale va iscritta nel registro dello stato civile.

5 Questioni in sospeso legate all’apertura del matrimonio

Come illustrato, il presente «progetto centrale» verte unicamente su aspetti essenziali dell’apertura del matrimonio (cfr. n. 3), lasciandone in sospeso altri. Tenuto conto della complessità tecnica di determinate questioni e del loro impatto sul dibattito pubblico, si ritiene più opportuno discuterne in un quadro separato.

Si tratta in sostanza degli aspetti illustrati qui di seguito.

5.1 Rendite per superstiti: parità di trattamento

Per quanto riguarda le rendite per superstiti della LAVS e della LAINF, il diritto vigente equipara la partner registrata superstite al vedovo (art. 13a cpv. 2 LPGA; cfr. anche n. 3.2.2). Per beneficiare di una rendita per superstiti, tuttavia, vedove e vedovi devono soddisfare condizioni diverse. Secondo l’articolo 23 capoverso 1 LAVS, vedove e vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Le vedove hanno però diritto a una rendita vedovile anche se, alla morte del coniuge, non hanno figli, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante alme-