Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine
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Cpv. 2: nell’ottica degli effetti giuridici futuri, il matrimonio frutto della conversione di un’unione domestica registrata va considerato come se fosse stato celebrato nel momento in cui i partner hanno contratto l’unione domestica registrata. Nel caso di disposizioni i cui effetti giuridici dipendono dalla durata del matrimonio, va dunque tenuto conto anche della durata dell’unione domestica registrata. Questa regola si applicherebbe ad esempio all’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC) e al conguaglio delle pretese di previdenza professionale (art. 122 CC). La durata del matrimonio è determinante anche ai fini della procedura di naturalizzazione (art. 21 LCit).
Cpv. 3: la Commissione ritiene invece che per quanto riguarda il regime dei beni dei coniugi, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC) debba applicarsi solo dal momento della conversione.
Se i partner registrati non hanno concluso una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 LUD, fino alla conversione si applica loro l’articolo 18 LUD, secondo il quale ciascun partner dispone dei propri beni. In sostanza il regime di cui all’articolo 18 LUD è equiparabile al regime della separazione dei beni (art. 247 segg. CC). Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC) si applicherà anche a queste coppie solo dal momento della conversione . Se fosse prevista la retroattività, questa potrebbe avere ripercussioni anche drastiche sulla situazione patrimoniale dei neo coniugi. Il guadagno da lavoro, le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale e di assicurazioni sociali, come anche i redditi di beni propri, ad esempio, sono considerati acquisti (cfr. art. 197 cpv. 2 n. 1, 2 e 4 CC). Gli acquisti confluiscono nel cosiddetto aumento (cfr. art. 210 cpv. 1 CC) e metà dell’aumento conseguito da ciascun coniuge spetta all’altro (cfr. art. 215 cpv. 1 CC). È inoltre possibile che per compensare la mancata partecipazione agli acquisti, durante l’unione domestica registrata siano stati presi specifici provvedimenti. A tutela degli stessi, nonché di diritti già acquisiti e dunque della situazione patrimoniale delle parti, la Commissione propone di non applicare la retroattività al regime patrimoniale.
Dopo la conversione, tuttavia, i coniugi possono concludere una convenzione matrimoniale e optare, ad esempio, per il regime della partecipazione agli acquisti con effetto retroattivo, ovvero dal momento in cui hanno contratto l’unione domestica registrata.
Cpv. 4: se i partner hanno concluso una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 LUD prima della conversione, occorre chiarire quale sia il destino di questa convenzione.
La dottrina ritiene, ad esempio, che una partecipazione agli acquisti pattuita mediante convenzione patrimoniale produca effetti già durante l’unione domestica registrata49 sebbene la legge, diversamente da quanto sancito per la convenzione matrimo-
49 Si veda ANDREA BÜCHLER/GABRIELLA MATEFI, in: Andrea Büchler (Hrsg.), FamKommentar Eingetragene Partnerschaft, Berna 2007, n. 31 ad art. 25; PHILIPP GREMPER, in: Thomas Geiser/Philipp Gremper (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, Zurigo 2007, n 15 segg. ad art. 25; PASCAL PICHONNAZ, «Der "Partnergüterstand" der eingetragenen Partner», n. 201, in: Andreas Ziegler, Michel Montini, Eylem Ayse Copur, LGBT Recht, Basilea 2015.