Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine
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Cpv. 3: il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie. Si tratterà in particolare di modificare l’OSC e l’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)47.
Nell’OSC occorrerà sostituire il capitolo 7a (Unione domestica registrata) per disciplinare i dettagli della conversione delle unioni domestiche registrate in matrimonio. Concretamente, prima di ricevere la dichiarazione di conversione, l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che i futuri sposi siano vincolati da un’unione domestica registrata valida. Se la registrazione è avvenuta all’estero, la conversione presuppone che l’unione domestica possa essere riconosciuta come equivalente, ossia che produca effetti giuridici equivalenti a quelli dell’istituto svizzero (partenariat fort, cfr. n. 2.3). Se non è possibile, i partner saranno equiparati a fidanzati e invitati a presentare domanda di apertura della procedura preparatoria (art. 98 CC e 62 segg. OSC).
L’ordinanza disciplinerà inoltre la forma della dichiarazione di conversione e la competenza degli ufficiali dello stato civile in materia di ricevimento e registrazione della conversione. Il sistema di informazione (registro informatizzato dello stato civile Infostar) e la modulistica dello stato civile saranno adeguati di conseguenza.
Nell’OESC saranno aggiunte nuove posizioni tariffarie relative al ricevimento delle dichiarazioni di conversione delle unioni domestiche registrate in matrimonio. La procedura di conversione è diversa dalla procedura di matrimonio ordinaria. I futuri sposi sono già stati sottoposti alla procedura preparatoria e di costituzione della loro unione. Altre formalità – e dunque posizioni tariffarie – vengono meno (p. es. dichiarazione concernente il cognome e comunicazione concernente la chiusura della procedura). Gli emolumenti che saranno pertanto riscossi secondo i principi della copertura dei costi e dell’equivalenza48 corrisponderanno alle tariffe applicate per il ricevimento di una dichiarazione (OESC, Allegato 1, n. 4 segg. e 9.1).
Art. 35a Effetti della dichiarazione di conversione
Cpv. 1: l’unione domestica registrata risulta convertita dal momento in cui la dichiarazione di conversione è depositata. Lo stato civile dei partner è modificato in «coniugati».
Nel quadro della procedura di matrimonio ordinaria, è costitutivo lo scambio del «sì» (art. 102 CC, art. 71 OSC). Per la costituzione dell’unione domestica registrata, questo effetto è prodotto nel momento in cui l’ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione (art. 7 LUD, 75k OSC). La conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio inizia a produrre i propri effetti dal momento in cui l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di conversione. Agli sposi che ne fanno richiesta l’ufficiale dello stato civile rilascia l’attestato di conversione o un nuovo certificato di famiglia, riscuotendo l’emolumento abitualmente applicato al rilascio di documenti dello stato civile (OESC, Allegato 1, n. 1 segg.).
47Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile,
RS 172.042.110
48 Si veda il messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1, in particolare pag. 64.