Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine
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Art. 9 cpv. 1 Annullabilità assoluta
L’articolo 9 capoverso 1 lettera b in vigore rinvia all’articolo 4 di cui però nella presente modifica si propone l’abrogazione. Poiché resta applicabile alle unioni domestiche registrate già concluse e conserva pertanto la sua validità materiale, il contenuto dell’articolo 4 è integrato nell’articolo 9, rispettivamente nelle lettere b e bbis.
La lettera bbisè formulata in analogia all’articolo 105 numero 1 PP-CC.
Art. 26 Abrogato
Il contenuto di questa disposizione che sancisce l’impossibilità di contrarre matrimonio per chi è vincolato da un’unione domestica registrata è trasposto nell’articolo 96 PP-CC.
Capitolo 4a: Conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio
Art. 35 Dichiarazione di conversione
Ai partner registrati è data la possibilità di convertire la loro unione domestica registrata in matrimonio. Non si tratta di sciogliere l’unione domestica registrata e di contrarre (un nuovo) matrimonio bensì di convertire l’istituto giuridico esistente. In questo caso, ovviamente, l’unione domestica registrata non costituisce un impedimento al matrimonio (cfr. commento all’art. 96 PP-CC).
La conversione deve essere semplice. Poiché i requisiti per contrarre matrimonio coincidono sostanzialmente con quelli dell’unione domestica registrata e sono già stati verificati quando è stata conclusa, una loro nuova verifica risulta superflua. Tanto meno è prevista una cerimonia per la celebrazione del matrimonio secondo gli articoli 100–103 CC. Con la registrazione dell’unione domestica i partner hanno già espresso la loro volontà di unirsi in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci, ma se lo desiderano, l’ufficiale dello stato civile può senz’altro celebrare la cerimonia.
Cpv. 1: per la conversione è sufficiente una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile. I partner possono decidere liberamente in quale circondario dello stato civile, ovvero presso quale ufficio dello stato civile intendono rendere la dichiarazione. All’ufficio dello stato civile che riceve la dichiarazione compete di documentare la conversione.
Cpv. 2: un’unione domestica registrata può essere convertita in matrimonio a condizione che i due partner dichiarino congiuntamente davanti all’ufficiale dello stato civile di voler procedere alla conversione. La dichiarazione di conversione è strettamente personale per cui ognuno dei partner la firma di proprio pugno e in presenza della persona competente per la ricezione della dichiarazione o per la documentazione (ai sensi dell’art. 18 OSC).