Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine
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Art. 50 Decisioni straniere (Effetti del matrimonio)
I matrimoni fra persone dello stesso sesso non sono ancora molto diffusi nel mondo. Vi è pertanto il rischio di conflitti negativi di competenze. Se vive in uno Stato che non contempla l’istituto giuridico del matrimonio per persone dello stesso sesso, la coppia coniugata spesso non può fare altro che rivolgersi alle autorità del Paese in cui è stato celebrato il matrimonio. Le decisioni delle autorità di tale Stato vanno dunque riconosciute. Sotto il profilo del contenuto, la nuova disposizione corrisponde all’attuale articolo 65d.
Art. 51 lett. b Competenza (Regime dei beni fra i coniugi)
Questa disposizione è completata per tenere conto della (nuova) competenza sussidiaria di cui all’articolo 60a.
Art. 52 cpv. 2 e 3 Principio
Senza subire modifiche di contenuto, l’articolo 65c capoverso 2 è esteso a tutti i matrimoni. Già in base al diritto vigente i coniugi hanno la possibilità di scegliere il diritto al quale assoggettare i loro rapporti patrimoniali. L’estensione della facoltà di scegliere al diritto del luogo in cui è celebrato il matrimonio rafforza ulteriormente l’autonomia delle parti.
Art. 60a Foro del luogo di celebrazione del matrimonio
Una competenza sussidiaria per divorzi e separazioni nel luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera può evitare conflitti negativi di competenze, ad esempio quando l’ordinamento dello Stato di domicilio della coppia non conosce l’istituto del matrimonio fra persone dello stesso sesso. Nell’articolo 60a è pertanto trasposto senza modifiche il contenuto del vigente articolo 65b.
Art. 64 Completamento o modificazione di una decisione
Questa disposizione è completata per tenere conto della (nuova) competenza sussidiaria di cui all’articolo 60a.
Art. 65 cpv. 1 Decisioni straniere (Divorzio e separazione)
Si rinvia ai commenti relativi all’articolo 50, applicabili per analogia.
Art. 65a Applicazione del capitolo 3
Il rimando al capitolo 3 è mantenuto. Anche se in Svizzera non sarà più possibile contrarre un’unione domestica registrata, continueranno ad essere riconosciute come tali le unione domestiche di coppie omosessuali registrate all’estero.
L’eccezione relativa all’articolo 43 capoverso 2 può essere stralciata poiché dopo l’entrata in vigore della presente legge non sarà comunque più possibile contrarre un’unione domestica registrata.