Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Punti essenziali del progetto

Alla Commissione preme aprire il matrimonio a tutte le coppie il più rapidamente possibile. Per questo ha deciso che, in una prima tappa, le modifiche riguarderanno unicamente gli adeguamenti assolutamente necessari (riduzione a un «progetto centrale»10).

La Commissione è cosciente del fatto che, per essere coerente, la legislazione dovrebbe essere modificata in modo da dare risposta a tutti i quesiti che si pongono in questo contesto – compresi quelli riguardanti una forma di convivenza disciplinata dalla legge che si aggiunga al matrimonio. Così facendo, la revisione verrebbe attuata nel contesto di un cantiere unico invece che di più progetti di revisione condotti parallelamente. Un’unica revisione di ampia portata rischierebbe tuttavia di rallentare notevolmente il raggiungimento dell’obiettivo chiave, ovvero l’apertura del matrimonio, e di scontrarsi con ostacoli di carattere politico: un unico ampio progetto di revisione riguarderebbe, almeno in parte, temi anche molto controversi, la cui regolamentazione è fallita già in passato (segnatamente la regolamentazione delle rendite per superstiti, cfr. n. 5.1). Inserire questi aspetti nel progetto significherebbe comprometterne la riuscita. Centrale per la Commissione è aprire rapidamente il matrimonio alle coppie omosessuali, accettando anche temporanee incongruenze e disparità di trattamento, che saranno risolte nel quadro di una o più revisioni successive.

3.1 Il diritto matrimoniale

Le disposizioni del diritto matrimoniale vanno adeguate affinché, in futuro, il matrimonio possa essere celebrato anche fra due persone dello stesso sesso e non più soltanto fra un uomo e una donna. Occorre inoltre modificare il diritto matrimoniale ovunque nella legge si parli di uomo e donna o marito e moglie.

3.1.1 Il matrimonio

Le disposizioni riguardanti il matrimonio si dividono in quattro parti: la prima disciplina il fidanzamento (art. 90–93 CC11), la seconda la capacità e gli impedimenti al matrimonio (art. 94–96 CC), la terza la procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio (art. 97–103 CC), l’ultima la nullità del matrimonio (art. 104– 109 CC).

Anche se l’importanza pratica dell’istituto del fidanzamento è molto contenuta, nel quadro della revisione del diritto matrimoniale del 2000 il legislatore ha deciso di non abrogarlo. Considerato che la celebrazione di ogni matrimonio è preceduta dalla promessa nuziale davanti all’ufficiale dello stato civile e dunque dal fidanzamento quantomeno per la durata della procedura preparatoria «è […] ragionevole prevedere per i preparativi in vista della celebrazione del matrimonio una regolamentazione

10 Si veda il documento di lavoro dell’UFG del 27 marzo 2018, pag. 8.

11 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210