Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Gruppo GL. Matrimonio civile per tutti · 37 pagine
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3.3.2 Gli effetti della conversione
La Commissione ritiene che il matrimonio frutto di una tale conversione vada considerato, in termini di effetti futuri, come se fosse stato celebrato al momento della registrazione dell’unione domestica. Tanto più che, per molti aspetti, l’unione domestica registrata ha gli stessi effetti giuridici del matrimonio29. Per le disposizioni i cui effetti giuridici sono subordinati alla durata del matrimonio, va tenuto conto anche della durata dell’unione domestica registrata precedente il matrimonio (art. 35a cpv. 2 PP-LUD), affinché le coppie che optano per una conversione non si trovino ad essere svantaggiate rispetto a quelle che preferiscono mantenere l’unione domestica registrata o alle coppie che, da subito, hanno potuto contrarre matrimonio. La Commissione ritiene invece che per quanto riguarda il regime dei beni dei coniugi, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC) debba applicarsi solo dal momento della conversione, sempreché i coniugi non abbiano stabilito diversamente (art. 35a cpv. 3 PP-LUD).
3.4 Le unioni domestiche non convertite continuano a sottostare alla LUD
Dopo l’apertura del matrimonio non sarà più possibile contrarre un’unione domestica registrata, ma le unioni domestiche già registrate potranno continuare a sussistere (cfr. n. 2.3).
La LUD resterà dunque in vigore, ma si rende necessario modificarne l’oggetto e adeguare in particolare i primi due capitoli (cfr. n. 6.2).
Dall’esame del diritto vigente è inoltre emerso che alcune disposizioni non contemplano regole per le unioni domestiche registrate e senza che ciò sia imputabile a una decisione del legislatore30. Si tratta ad esempio di disposizioni del CC e, per l’esattezza, dell’articolo 38 capoverso 3 (dichiarazione di scomparsa e scioglimento del matrimonio), dell’articolo 68 (esclusione dal diritto di voto nelle associazioni), dell’articolo 344 capoverso 2 (scioglimento dell’indivisione), dell’articolo 503 (persone cooperanti alla confezione di un testamento) e dell’articolo 574 (rinuncia all’eredità). A quanto risulta, queste lacune non hanno tuttavia causato problemi. Le disposizioni menzionate vanno applicate per analogia anche alle unioni domestiche registrate. Poiché con il tempo le unioni domestiche registrate spariranno, non si ritiene necessario completare le disposizioni in questione nel quadro del presente progetto.
Fin quando ci saranno unioni domestiche registrate, la LUD resterà in vigore, diventando una sorta di normativa di transizione. Dopodiché sarà abrogata e tutte le altre disposizioni dell’ordinamento giuridico svizzero verranno modificate di conseguenza.
29 Si veda la tavola sinottica dell’UFG (disponibile in tedesco e francese) «Mariage et partenariat enregistré: principales convergences et différences», consultabile al link: www.parlamento.ch > Curia Vista 13.468 > Altri link.
30 Si veda il documento di lavoro dell’UFG del 27 marzo 2018, pag. 5 seg.